Responsabilità professionale dell’avvocato per attività omissiva: onere della prova.

Responsabilità professionale dell’avvocato per attività omissiva: onere della prova.

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Secondo l’ordinanza della Cassazione 21 gennaio 2020 n. 1169, la responsabilità professionale dell’avvocato per una condotta omissiva non deve fondarsi sulla prova certa circa l’esito favorevole del giudizio, bastando la valutazione di un’alta probabilità di vincita. L’accertamento del nesso causale si estende con gli stessi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannose risarcibili ovvero al mancato vantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito. Di tale danno, infatti, non può essere richiesta una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un accertamento obbligatoriamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi a causa dell’omissione. In sostanza, il giudice, accertata l’omissione di un’attività dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.

Avv. Aida De Luca

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