Quesito n. 40 dell’8 luglio 2020 – Sanatoria edilizia

Quesito n. 40 dell’8 luglio 2020 – Sanatoria edilizia

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Buonasera chiedo un vostro parere e se potete aiutarmi ad affrontare la questione.
Sono 4 anni che aspetto la chiusura della sanatoria che riguarda il mio appartamento, il comune in questione ha già tutti i documenti che servono per procedere con la chiusura della sanatoria.

E’ possibile che ci vuole tutto questo tempo? Oppure l’Architetto del Comune in questione starebbe prendendo tempo per motivazioni a me ancora sconosciute?

Ho provato a chiedere ad un consigliere del comune, dandomi ogni volta risposte vaghe, ovviamente lui non può farci nulla.

Potrei muovere un azione legale contro il comune? oppure aspetto ancora? cosa mi consigliate di fare?

Ripeto che sono passati quattro anni e anche io ho tutta la documentazione che il Geometra ha inviato al Comune per chiudere la sanatoria.

Risposta:

Gentile Signore,
l’art. 36 comma 3 del DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia 2020 – aggiornato con L. 156/2019 – in merito al procedimento amministrativo fissa il termine di sessanta giorni, entro il quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

In caso di decorso quindi si forma il cosiddetto silenzio-rigetto o silenzio-rifiuto.

Secondo il Consiglio di Stato «il decorso del termine di sessanta giorni equivale alla emanazione di un provvedimento di rigetto dell’istanza, tenuto conto del tenore letterale dell’originario art. 13 della legge n. 47 del 1985 e dei lavori preparatori del testo unico sull’edilizia n. 380 del 2001 (dovendosi intendere l’espressione “la richiesta si intende rifiutata” non dissimilmente da quella originariamente prevista dal medesimo art. 13)» (Cons. di Stato IV n. 100/2010).

Il silenzio-diniego formatosi decorsi i 60 giorni è impugnabile nel termine decadenziale di altri 60 giorni, senza che però si possano dedurre vizi di tipo procedimentale o formali, non sussistendo un obbligo di emanare un atto scritto ripetitivo degli effetti della reiezione dell’istanza come disposti dalla norma in rassegna (Consiglio di Stato IV n. 410/2017).

E’ possibile comunque che un Comune si esprima sulla istanza anche dopo il decorso di sessanta giorni. Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria oltre tale termine non è espressamente previsto dall’art. 36 del DPR 380/2001 e dal pregresso art. 13 L. 47/85, in quanto non dispone espressamente «sul piano provvedimentale di rigetto al silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità, ma non dispone espressamente che il decorso del termine ivi indicato rappresenti, sul piano procedimentale, la chiusura del procedimento e specularmente determini, sul piano sostanziale, la definitiva consumazione del potere, con conseguente cristallizzazione della natura abusiva delle opere» (Cons. di Stato IV n. 4574/2017).

Pertanto Le consiglio di diffidare il Comune a mezzo avvocato ad esprimersi sulla Sua istanza e nel caso di rifiuto espresso impugnarlo. In caso di mancata risposta, Le consiglio di ripresentare una nuova istanza in sanatoria e decorsi 60 giorni senza aver ricevuto risposta, impugnare il silenzio-rigetto entro i successivi 60 dinanzi al TAR.
A disposizione per quanto altro occorra.

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