Il negozio al piano sottostante ha installato ventilazione forzata a 50 cm dall’apertura della mia veranda per espellere vapori nocivi (sostanze chimiche…). Il macchinario emetterà anche rumore per 50 db . Il dottore sanitario che rilasciò autorizzazione mi ha detto di attendere che sia in funzione ma temo sia tardi. Meglio agire prima? Come? Scrivere ad ARPAT? Grazie.
RISPOSTA
Gentile Signore,
l’amministratore di condominio ha poteri limitati all’uso del bene comune ex art. 1102 c.c. ed alla tutela del decoro architettonico dell’edificio; quindi, se l’impianto da cui provengono le esalazioni viola il decoro architettonico dell’edificio potrà essere rimosso su istanza del condominio indipendentemente dalle immissioni moleste oppure quello derivante dal regolamento di condominio.
Ciò prescinde dall’entrata in funzione dello scarico.
Certamente sin da subito può anche segnalare la situazione al Comune di appartenenza (Polizia Municipale o URP) che in relazione al tipo di attività potrà richiedere, durante il controllo, il supporto della ASL ed eventualmente di ARPAT.
Se questa strada non porta ad alcun risultato, dal punto di vista civilistico, dopo l’inizio delle attività moleste potrà intraprendere un’azione civile ex art. 844 cod. civ, chiedendo il risarcimento dei danni e, soprattutto la condanna a cessare le immissioni nocive.
In tal caso, sarà opportuno munirsi di una perizia di parte che dimostri l’intollerabilità delle immissioni incaricando un esperto ai fini dell’effettuazione dei rilievi.
Chiaramente, prima di intraprendere la strada giudiziale, è sempre bene diffidare formalmente a mezzo avvocato la controparte, eventualmente invitandola alla mediazione o alla negoziazione assistita in presenza dei presupposti di legge.
Altra strada percorribile è quella penale in quanto la condotta da Lei descritta è sanzionabile anche penalmente. Potrà presentare pertanto una denuncia per i reati di cui agli artt. 674 cod. pen. (in base al quale chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro) e 659 cod. pen. (che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità). Salvo diversa regolamentazione comunale, in genere è sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano nelle ore notturne) oppure che abbia superato di 5 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano di giorno). Le sorti del procedimento penale dipenderanno in gran parte dai rilievi tecnici effettuati, per cui le consiglio anche in questo caso di allegare alla denuncia una perizia di parte. Nel processo penale, qualora la controparte venisse rinviata a giudizio. Lei potrà costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Distinti saluti.