Le Sezioni unite (sentenza n. 7529 del 25 marzo 2020) attribuiscono al giudice ordinario le controversie relative al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell’inosservanza di regole di prudenza nell’esecuzione di lavori pubblici e che non siano l’effetto dell’esercizio della potestà autoritativa della P.A.
La pronuncia è stata resa in sede di decisione di un ricorso per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal TAR della Calabria contro l’Anas Spa e un’impresa di costruzioni incaricata di eseguire i lavori di costruzione di un tratto stradale. Il TAR aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione in relazione ad una controversia che gli era stata rimessa dal Tribunale di Catanzaro, il quale a sua volta aveva declinato la propria giurisdizione, in relazione al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai privati alle loro proprietà per effetto dei lavori di costruzione di un tratto stradale nonché quelli relativi al mancato utilizzo dei loro immobili.
Il TAR affermava che la causa in esame attenesse unicamente al risarcimento di un pregiudizio che era conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione dell’opera pubblica in violazione del principio del neminem ledere, che non implicavano quindi indagini sul contenuto e sull’ambito di operatività del rapporto tra la P.A. e l’impresa a cui erano stati affidati i lavori.
Le Sezioni unite, quindi, accogliendo il ricorso del TAR e rimettendo la causa davanti al Tribunale di Catanzaro, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario poichè nel caso di specie i privati non contestavano la legittimità di delibere della P.A. o questioni attinenti all’affidamento dei lavori all’impresa di costruzioni da parte della P.A. ma l’inosservanza di regole tecniche o canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni da parte della stessa che non investono scelte e atti autoritativi ovvero configurabili quando si contesti un atto espressione di un pubblico potere avente, dunque, consistenza autoritativa.
In questo modo le S.U. hanno dato continuità al costante indirizzo giurisprudenziale in base al quale sono devolute alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie di natura meramente patrimoniale, non anche quelle che implicano la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio o comunque la determinazione del contenuto della convenzione recante la disciplina del servizio pubblico affidato o ancora quelle relative all’organizzazione ed alle modalità di attuazione di un “servizio pubblico”. (Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10149; Cass. civ., sez. un., 8 agosto 2005, n. 16605; Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2004, n. 8212; Cass. civ., sez. un., 11 giugno 2001, n. 7861; Cass. civ., S.U, 27/07/2011, 16391). Al riguardo trova applicazione l’art. 33 D.Lg. 31 marzo 1998 n. 80 così come modificato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006), il quale, nella materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione ove si sia in presenza dell’esercizio di potestà pubblicistiche.
Questo orientamento risulta condiviso, peraltro, nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sentenza 12.11.2013 n. 5421) dove, al fine di stabilire il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, si applica quale criterio discretivo quello della spendita di poteri autoritativi da parte della PA, a prescindere dalla forma di cui questi sono concretamente rivestiti. Il Consiglio di Stato, dà anche una giustificazione alla scelta legislativa della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che ricorre quando l’esercizio, anche mediato, del potere dà vita ad un inestricabile intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi, che per ciò solo esclude la giurisdizione del giudice ordinario (che residua, invece, nei rapporti meramente patrimoniali) (Cfr. anche CdS, n. 4539 del 18/10/2016; n. 3997 del 4/7/2011; n. 7505 del 14/10/2010).
Avv. Aida De Luca