Nessun risarcimento per i danni provocati dalla caduta se causata dal comportamento imprudente del danneggiato (Cassazione civile, Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6554).

Nessun risarcimento per i danni provocati dalla caduta se causata dal comportamento imprudente del danneggiato (Cassazione civile, Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6554).

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Con la recentissima pronuncia in commento – Ordinanza del 10 marzo 2021, n. 6554 – la Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in tema di responsabilità civile per i danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., escludendo la responsabilità in capo al custode nel caso in cui la causa del sinistro sia riconducibile esclusivamente al comportamento imprudente del danneggiato, in quanto ciò solo è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso.

Nel caso di specie, la ricorrente convenne in giudizio il Comune, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei patiti, ai sensi dell’art. 2051 ovvero dell’art. 2043 c.c., in conseguenza del sinistro occorsole allorquando, scendendo un gradino del marciapiede, era caduta a terra riportando danni personali.

Il Tribunale adito in primo grado rigettò la domanda attorea, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorreva, pertanto, la signora danneggiata, la quale con il primo motivo di ricorso lamentava, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c., sostenendo che la Corte di merito avesse fondato la decisione su di una valutazione errata ed incompleta dei fatti di causa; nella specie, infatti, non si trattava di una buca stradale, ma di un’ingannevole alterazione del terreno di cui la vittima si era potuta accorgere solo nel momento in cui aveva perso l’equilibrio.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamentava, inoltre, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c., sostenendo che l’art. 2051 cit. individua una forma di responsabilità oggettiva che può essere esclusa solo dalla dimostrazione del caso fortuito; nel caso di specie, sarebbe stata dimostrata l’esistenza dell’anomalia stradale, mentre il Comune non avrebbe provato l’esistenza del caso fortuito, poiché il comportamento della ricorrente non era caratterizzato da eccezionalità, imprevedibilità ed evitabilità.

Tuttavia, la Suprema Corte, trattando congiuntamente i suddetti motivi ed in considerazione dell’identità delle censure di violazione di legge contestate, ha rigettato il ricorso ritenendo privi di fondamento i suddetti gravami.

Alla base del ragionamento percorso dai Supremi giudici vi è la granitica giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. 10 febbraio 2018, n. 2480; Cass. 10 febbraio 2018, n. 2482; Cass. 29 gennaio 2019, n. 2345; Cass. 3 aprile 2019, n. 9315) la quale, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di custodia, ha più volte stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, c.c.., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.

Ne consegue che, precisa la Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Pertanto, la causa del sinistro era da ricondurre, nella specie, al caso fortuito consistente nel comportamento imprudente della danneggiata, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso.

Infatti, la presenza dell’avvallamento pericoloso era certamente ben visibile in considerazione sia dell’ora diurna in cui la caduta era avvenuta, sia delle caratteristiche intrinseche dello stesso e, conseguentemente, la caduta si sarebbe potuta evitare ove la danneggiata avesse tenuto un comportamento prudente.

Avv. Sonia Arena

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