La situazione di incertezza che ha attanagliato e sta attanagliando il Paese sulle necessarie disposizioni da adottare per contrastare l’emergenza COVID -19 è la stessa che si respira presso i diversi Tribunali Italiani. Sebbene i Presidenti delle diverse Sezioni, cercando di stare al passo con i numerosi decreti legge emessi, abbiano chiarito ed interpretato la disciplina generale assunta in relazione ai procedimenti giudiziari, ad oggi, sussistono questioni non ancora del tutto risolte ed una di queste riguarda l’applicazione della sospensione dei termini processuali durante il Lockdown anche alle procedure concorsuali ed in particolare alla procedura fallimentare e al versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario della vendita.
Non esiste una norma che abbia espressamente disposto la sospensione dei termini per le procedure concorsuali e più in particolare per il versamento del saldo prezzo nel periodo che va dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Infatti, il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 all’art. 10 comma 4 aveva previsto la sospensione dei termini delle procedure concorsuali solo per chi stava nelle zone rosse che all’inizio erano solo quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 “1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo’.” e precisamente aveva previsto che “Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.”.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, ciò non consente di escludere con certezza che la sospensione disposta in prima battuta dal decreto Cura Italia e successivamente modificata non si applichi anche a questo tipo di termini nelle procedure concorsuali.
Innanzitutto, il D.L. 11 dell’8 marzo 2020 ha disposto che, nel periodo compreso dal 23 marzo al 31 maggio, i capi degli uffici giudiziari avrebbero dovuto adottare misure organizzative volte a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Alla luce di queste disposizioni, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, i Tribunali di tutta Italia hanno emanato dei provvedimenti specifici per regolare le attività connesse alla trattazione degli affari giudiziari e, nello specifico, per lo svolgimento di tutte le attività relative alle procedure concorsuali. In generale, le indicazioni principali hanno previsto il rinvio di tutte le udienze, con qualche eccezione relativamente alle prefallimentari, la sospensione di tutte le aste e il conseguente rinvio di tutte le operazioni di vendita successivamente al 31/05.
Il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, in particolare, circostanza che avvalora la tesi di chi scrive, con provvedimento del 19 marzo 2020, ha interpretato le disposizioni sulla sospensione dei termini contenute nel Decreto Cura Italia, DL. n. 18 del 17 marzo 2020, includendovi anche numerosi termini delle procedure concorsuali ed espressamente anche quelli per il versamento del saldo prezzo. Il provvedimento recita testualmente: “Si precisa che devono intendersi sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati“. Con il successivo provvedimento del 15 aprile 2020 è stata dichiarata la proroga della sospensione dei termini sino al successivo 11 maggio, in attuazione di quanto disposto, tra l’altro, dal D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020.
Inoltre, sussistono anche altri elementi interpretativi a supporto dell’applicabilità della sospensione alle procedure concorsuali e in particolare a quella fallimentare:
– In primo luogo, ai termini relativi alle procedure concorsuali è applicabile la sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno. Il tema è trattato dall’art. 92, comma 1, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’art. 3, comma 1, della Legge, 7 ottobre 1969, n. 742 che escludono il regime della sospensione dei termini per le cause “… relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti …”. Inoltre, l’art. 36-bis L.F. stabilisce la non soggezione al periodo feriale dei termini processuali di cui agli articoli 26 e 36 L.F. Ciò porta ad affermare ragionando a contrario che i procedimenti trattati durante il periodo feriale, sono unicamente quei processi regolati dalle sopracitate norme (ovvero procedimenti che fanno espresso rinvio agli articoli 26 e 36 L.F quali – ad esempio – gli artt. 37, 119, 129 e 131 L.F.). Tutti gli altri termini processuali dettati in altri procedimenti endo-fallimentari sono assoggettati alla sospensione feriale stante, altresì, la tassatività delle procedure indicate nell’art. 3 della legge 742/1969. La sospensione si applica quindi ai termini di deposito delle domande di ammissione al passivo, sia tempestive di cui all’art. 16, primo comma, n.5 e art. 93 L.F. (cfr. Cassazione Civile, 24 luglio 2012, n.12960) sia tardive di cui all’art. 101 L.F. (cfr. Cassazione Civile, 3 dicembre 2012, n. 21596) nonché al termine per la fissazione dell’udienza di verifica (art. 16, primo comma, n.4 L.F.). La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di cui all’art.181 L.F. (cfr. Cassazione Civile, 4 febbraio 2009, n.2706) nonché al termine di cui all’art. 181-bis, comma 4, L.F. (cfr. Tribunale Mantova, decreto del 20 settembre 2012). Un tema dibattuto è l’applicazione (o meno) della sospensione feriale al termine di cui all’art.161, comma 6, L.F. (termine per i c.d. concordati in bianco) ma essendo di natura processuale poiché dettato dal Giudice e attinente ad un procedimento tanti tribunali di merito ritengono che non vi si alcuna ragione logico-giuridica – quindi – per escluderlo dall’applicazione della sospensione feriale. La stessa cosa ad avviso di chi scrive per il termine fissato per il versamento del prezzo che dovrebbe considerarsi soggetto alla ordinaria sospensione feriale dei termini. Poiché tutti i commentatori hanno interpretato la sospensione straordinaria Covid-19 come un rafforzamento di quella ordinaria, esistono ragioni di carattere sistematico per ritenere che i termini sospesi ordinariamente lo siano stati anche in questo periodo eccezionale.
– Secondariamente, in tema di vendite, l’art. 107, co. 1 della legge Fallimentare richiama espressamente – in quanto compatibili – l’applicazione delle norme del Codice di procedura civile per la fissazione delle modalità di vendita, il versamento del saldo prezzo e la revoca dell’aggiudicazione. L’applicazione delle norme del Codice di procedura civile è invece totale per quanto riguarda le vendite effettuate ai sensi dell’art. 107, co. 2 dal Giudice Delegato. In entrambi i casi potrebbe sostenersi che l’applicabilità delle norme del Codice di procedura civile comporta anche la sospensione dei termini prevista per i processi civili anche se nei casi di vendite effettuate ai sensi dell’art. 107, comma 2 questa conclusione è maggiormente plausibile.
Avv. Aida De Luca e Avv. Emanuele Nati