La sentenza in esame prende definitivamente posizione su una vexata quaestio, che era stata solo parzialmente risolta dalle Sezioni Unite nel 2009 disponendo il litisconsorzio necessario solo per le cause aventi ad oggetto la costituzione di rendita vitalizia.
Questa sentenza avrà un impatto molto forte sui giudizi in corso, atteso che non sempre (per utilizzare un eufemismo) gli avvocati che agiscono in giudizio per l’accertamento di differenze retributive e contributive coinvolgono l’INPS nel contenzioso.
Questo accade talvolta consapevolmente, in quanto la presenza in giudizio dell’INPS può rendere più difficoltoso il raggiungimento di una transazione che si basi sulla negazione della natura retributiva degli eventuali pagamenti “a titolo transattivo” della parte datoriale.
A parere di chi scrive, tale strategia non potrà più essere perseguita perché (in presenza della domanda di condanna alla regolarizzazione previdenziale), i Giudici di primo grado dovranno ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente Previdenziale.
Avv. Sandro Campilongo