LA PA DEVE RISARCIRE IL DANNO DA MANCATA ASSUNZIONE PER AVER CREATO FALSE ASPETTATIVE SULLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE.

LA PA DEVE RISARCIRE IL DANNO DA MANCATA ASSUNZIONE PER AVER CREATO FALSE ASPETTATIVE SULLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE.

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12836 del 26 giugno 2020  ha stabilito che, qualora la PA ingeneri nel vincitore di concorso, una falsa aspettativa comunicandogli lo scorrimento della graduatoria nonostante il blocco delle assunzioni, è tenuta a risarcirgli il danno da mancata assunzione parametrato al compenso previsto per l’incarico a cui il candidato ha rinunciato aspettando l’immissione in ruolo.

Secondo la Cassazione, nel caso sottoposto al suo esame, il cd. blocco delle assunzioni era già vigente al momento della comunicazione, con la conseguenza che la PA colpevolmente aveva ingenerato nel candidato la fondata convinzione di essere in procinto di essere assunto. Pertanto, ricorre un’ipotesi di responsabilità precontrattuale e l’Amministrazione è tenuta a risarcire il cd. interesse negativo ovvero tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto (secondo criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ.).

La responsabilità precontrattuale, quindi, si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto e quindi a non svolgere altre attività, anche se di contenuto diverso, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza. immediata e diretta del comportamento della controparte.

In casi come questi, è bene sapere che la competenza è del G.O. e non del G.A. così come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza 20 ottobre 2017 n. 24878) che riconducono al G.O. le questioni che attengono allo scorrimento delle graduatorie, mentre imputano al G.A. la decisione di non coprire il posto. Infatti, la cognizione della domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario: in questo caso si fa valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto soggettivo all’assunzione. Pertanto, la giurisdizione sarà del G.O. Al contrario, nel caso in cui si contesti il provvedimento che disponga di non coprire più o di coprire diversamente il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria, la contestazione investe l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo. Pertanto, la giurisdizione sarà del G.A.

Avv. Aida De Luca

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