Fa discutere l’ordinanza dello scorso 26 marzo resa dal Tribunale di Bari a seguito della istanza presentata da una madre, quale genitore collocatario del figlio minore, al fine di ottenere un provvedimento teso a sospendere il diritto di visita del bambino da parte del padre.
Nell’accogliere l’istanza, il Tribunale ha motivato la sua decisione ritenendo che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza di cui ai Decreti emanati finora dal Governo.
Secondo il Tribunale barese, lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa ed universale limitazione dei movimenti sul territorio, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori.
È appena il caso di ricordare che il Governo già in occasione della emanazione del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, aveva chiarito che erano consenti gli spostamenti ai genitori separati e/o divorziati per raggiungere i figli minori che si trovano presso il genitore affidatario ed in tal senso si era pronunciato il Tribunale di Milano chiamato a decidere su ricorso presentato da un genitore separato che si era visto ledere il suo diritto di visita per effetto delle misure restrittive disposte dalla Regione Lombardia, poiché l’altro genitore risiedeva con il figlio in un altro comune.
In quella occasione il Tribunale meneghino aveva chiarito che “Nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione e divorzio vigenti”. Di conseguenza, al genitore è consentito di fare visita al padre secondo le modalità stabilite nei provvedimenti di separazione e divorzio.
Con l’emanazione del D.P.C.M. del 22 marzo scorso, nulla è cambiato al riguardo, fuorchè la soppressione dell’inciso che consentiva il rientro presso il proprio domicilio ed è su questa ulteriore limitazione che il Tribunale di Bari ha fondato la propria decisione, stante l’assenza di una specifica prescrizione normativa sul punto.
Ebbene, sembra che finalmente si sia giunti ad un chiarimento visto che sul istituzionale del Governo (aggiornato all’1 aprile 2020) nella sezione SPOSTAMENTI si legge testualmente “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Con ciò si intende che tale concessione se da un lato è finalizzata a garantire l’esercizio del diritto di visita ai figli minori da parte dei genitori separati, non consente alcuna inosservanza delle regole in vigore per il contenimento del contagio. Per cui ciascun genitore dovrà portare con sé l’autocertificazione ed una copia del provvedimento giudiziale nel quale sono indicati i tempi di permanenza del minore.
In altre parole, i genitori dovranno adottare con ancor più attenzione e cautela tutte le precauzioni necessarie ad evitare il contatto dei figli con altre persone o comunque che siano esposti a qualunque rischio di contagio.
In caso contrario, l’altro genitore potrà chiedere in via d’urgenza al Tribunale ordinario competente la sospensione degli incontri con il minore.
Al di là degli obblighi, limitazioni e concessioni, quello che assume importanza in questa grave emergenza che ci troviamo ad affrontare ormai da oltre un mese è il senso di responsabilità che non ci deve mai abbandonare, per cui se per tutelare il diritto alla salute del nostro bambino, prima ancora che il nostro e quello della collettività, è necessario interrompere le visite, che ben vengano le video chiamate su Skype o su whatsapp, perché anch’essa costituisce esercizio della Responsabilità Genitoriale, oltre che una scelta nel migliore interesse del minore.
Avv. Francesca Muscarello