Accade che i portalettere chiedano ai condomini o direttamente agli amministratori di condominio di spostare le cassette delle lettere all’esterno dello stabile, per potervi accedere liberamente e depositare la corrispondenza senza essere costretti a citofonare o ad attendere che qualcuno esca o entri aprendo il portone.
Tali richieste non appaiono legittime, in quanto la competenza per inoltrarle al condominio è in capo agli Uffici Postali di distribuzione, che comunque non hanno il potere di imporre alcuno spostamento delle cassette condominiali.
Pertanto, il portalettere dovrebbe limitarsi a segnalare al proprio ufficio eventuali particolari difficoltà di accedere allo stabile o alle cassette postali ivi collocate.
A confermare tali conclusioni è l’esame della normativa che si è succeduta negli anni.
L’art. 46 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 prevedeva che:
“Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione“.
Il successivo art. 47 prevedeva anche che “Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso“.
L’art. 48, infine, prevedeva che “I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l’ufficio richiedente“.
In pratica, la norma obbligava i titolari delle cassette al loro adeguamento, a semplice richiesta di Poste Italiane.
Tali norme sono state sostituite dall’art. 21 del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 1 ottobre 2008, che prevede:
“Il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese.
La forma e le dimensioni della cassetta e l’apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà.
I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell’invio avverrà presso l’ufficio postale previo avviso di giacenza.
Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza l’invio è restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo.
Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione.
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso”.
In pratica, nella formulazione del 2008 sono stati conservati gli obblighi di sistemare le cassette postali tutte insieme in un luogo liberamente accessibile dal portalettere, ma è scomparsa la previsione secondo cui i privati dovevano modificare le cassette postali nel termine concordato con l’Ufficio Postale.
Tale norma è stata sostituita dall’24 del DM 1 ottobre 2008, che prevede:
“Gli invii postali che non è possibile recapitare all’indirizzo indicato possono essere ritirati presso l’ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nell’articolo successivo.
L’addetto alla consegna presso l’ufficio postale accerta l’identità di chi si presenta per il ritiro.
In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso l’ufficio postale di distribuzione qualora:
– sussistano oggettive difficoltà che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere; gli invii restano a disposizione presso l’ufficio postale di distribuzione. In alternativa alla modalità di distribuzione di cui al comma precedente, Poste Italiane provvede a una diversa collocazione delle cassette postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire la regolare distribuzione degli invii;
– la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all’art. 21;
– l’invio presenti segni visibili di manomissione o di deterioramento del contenuto.
La consegna degli invii a firma avviene presso l’ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29; b) il valore dichiarato per l’invio di corrispondenza assicurato, o l’importo da corrispondere per l’invio di corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito per la consegna all’indirizzo indicato; c) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione (ad es. pacchi contenenti armi o preziosi). Nei casi di cui alle lettere a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale per il ritiro dell’invio. La consegna può essere effettuata direttamente presso l’ufficio postale di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari“.
Ad oggi, dunque, si deve ritenere che:
1 – le cassette dovrebbero essere collocate in una posizione liberamente accesibile dal portalettere (al limite della proprietà o sulla pubblica via) e raggruppate in un unico punto di accesso;
2 – se, però, ciò non accade, e non vi è un diverso accordo con l’Ufficio Postale, il condominio non può essere obbligato a modificarle;
3 – Poste Italiane, però, se il destinatario non modifica la collocazione delle cassette o non prende un diverso accordo, potrà ricorrere al sistema di consegna degli invii postali presso l’ufficio postale di distribuzione ai sensi dell’art. 24 del DM 1/10/2008. In quest’ultimo caso, secondo l’art. 25, co. 2 Delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20/06/2013, n. 385, “il destinatario riceve una sola volta l’avviso che indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio.”
Avv. Emanuele Nati