La Cassazione “sblocca” la domanda riconvenzionale da parte di chi subisce opposizione a decreto ingiuntivo

La Cassazione “sblocca” la domanda riconvenzionale da parte di chi subisce opposizione a decreto ingiuntivo

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Interessante la pronuncia della Cassazione n. 9633 del 24 marzo 2022, in quanto fa cadere uno degli ultimi “muri” eretti dalla precedente giurisprudenza in materia di definizione del thema decidendum nell’opposizione a decreto ingiuntivo.

In effetti, era jus receptum che la domanda del ricorrente fosse circoscritta al diritto inizialmente fatto valere, salvo proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell’opponente al decreto ingiuntivo che a sua volta avesse avanzato domanda riconvenzionale.

La prospettiva che ha indotto la Corte a pronunciarsi in questo modo segue la scia di due Sezioni Unite che per prime espressero il concetto in tema di domanda riconvenzionale svolta dall’attore nei confronti del convenuto, che non aveva proposto domanda riconvenzionale.

In effetti, il testo dell’art. 183 comma 5 Cod. Proc. Civ. non esige che la controparte abbia formulato una domanda riconvenzionale quale unico presupposto per ammettere la cd. “reconventio reconvenionis”, accontentandosi anche del fatto che la nuova domanda sia “conseguenza” delle eccezioni proposte dal convenuto.

Tornando al processo monitorio, potrà ben accadere, dunque, che si ottenga un decreto ingiuntivo sulla base di fatture inevase e che – a seguito della costituzione della controparte che si limiti ad eccepire l’altrui inadempimento quale causa del mancato pagamento – si possa formulare una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto e/o di richiesta di pagamento del saldo.

Il venire meno della preclusione alla estensione del thema decidendum da parte dell’opposto determinerà, a parere di chi scrive, un ulteriore incremento al ricorso alla procedura monitoria, il cui unico freno poteva ad oggi essere determinato proprio dalla tendenziale ristrettezza della propria domanda introduttiva.

Avv. Sandro Campilongo

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