Il decreto emesso lo scorso 3 aprile dal Tribunale di Busto Arsizio mette in evidenzia la grave situazione di incertezza generata dalla serie di provvedimenti che il Governo si è trovato costretto ad emanare per mettere a punto le limitazioni resesi necessarie a contrastare l’emergenza epidemiologica.
A farne le spese sono stati sin dall’inizio i figli minori di genitori separati, o meglio sarebbe dire, quei padri che si sono visti negato il diritto di visita da parte del genitore affidatario per via delle restrizioni da Covid-19.
È quanto è successo anche ad un padre di Busto Arsizio al quale i Servizi Sociali hanno sospeso gli incontri con i figli minori per “le problematiche relative alle misure sanitarie adottate in relazione alla nota pandemia”, sostituendoli con le videochiamate.
Il Tribunale di Busto Arsizio, investito della controversia, unitamente ad altre questioni riguardanti l’affidamento e la contribuzione paterna, ha ordinato ai Servizi Sociali di riferire sulle ragioni giustificative della disposta sospensione, atteso che ciò può avvenire solo in ragione di specifiche preclusioni normative e non per mere ragioni di opportunità.
Ciò che mette in evidenza il Tribunale lombardo è che il diritto di visita padri/figli può essere compromesso solo in presenza di elementi pregiudizievoli per i bambini a carico dei papà e dall’altro lato ha confermato che al riguardo non sono state introdotte limitazioni di carattere generale nemmeno con il D.L. n. 19 del 25.3.2020, tanto che nell’ultimo modulo di autodichiarazione sono considerati giustificati gli spostamenti per ragioni legate all’obbligo di affidamento dei minori e nulla è variato nella sezione SPOSTAMENTI del sito istituzionale del Governo, nel quale ad oggi si legge “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”
Si ritiene corretta, dunque, la richiesta di chiarimenti ai Servizi Sociali, che dovranno riferire al Giudice se e come gli incontri con il loro padre espongono i minori al rischio del contagio e se avvengono senza l’osservanza delle prescrizioni sanitarie, ovvero se avvengono in violazione delle modalità stabilite nel provvedimento del Giudice della separazione o divorzio.
In assenza di una valida motivazione in tal senso, una eventuale decisione giudiziale di sospensione delle visite sarebbe considerata contra legem, per cui, in questo caso, sembra che il Tribunale di Busto Arsizio sia orientato a considerare illegittima la sospensione delle visite del ricorrente ai propri figli disposta dai Servizi Sociali, in quanto tale diritto non è stato toccato, almeno finora, dalle disposizioni di contenimento della diffusione del Covid-19.
A parere di chi scrive, finchè non assisteremo ad un progressivo allentamento delle restrizioni, e probabilmente ciò avverrà (si spera) al termine della c.d. Fase 1, è alto il rischio che i Tribunali continuino ad essere investiti di simili controversie, costringendo gli addetti ai lavori a leggere le faq di turnoper interpretare la norma e risolvere la controversia.
Avv. Francesca Muscarello