Il Governo ha dato il via libera (finalmente!) alle assemblee di condominio in presenza fisica (e le FAQ a quelle in remoto?).

Il Governo ha dato il via libera (finalmente!) alle assemblee di condominio in presenza fisica (e le FAQ a quelle in remoto?).

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Sul sito istituzionale del Governo si è consumato l’ennesimo pasticcio nella produzione normativa del periodo emergenziale.

E’ accaduto, infatti, che sia apparsa la FAQ con la quale si pone definitivamente fine ad una questione che finora ha tenuto con il fiato sospeso tutti i condomìni d’Italia: le assemblee si potranno svolgere nel rispetto delle distanze di sicurezza!

Ma fin qui nulla di nuovo, perché ci aveva già pensato Confedilizia e tutti gli interpreti di buon senso.

Sul punto, il Governo ha semplicemente chiarito le disposizioni contenute nel Decreto Rilancio e che già erano state poste alla attenzione dei lettori con l’articolo pubblicato in questo sito il 21 maggio scorso, unitamente alle Linee Guida adottate al riguardo da Confedilizia (qui il link)

Ma, come spesso accade, in cauda venenum

Infatti, la FAQ recita testualmente: Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.

Ebbene sì, c’è scritto proprio “Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto“, come se si trattasse di un fatto pacifico e non della questione maggiormente dibattuta in questo periodo tra i cultori della materia condominiale.

Sul punto, ci siamo già espressi, ritenendo che per svolgere un’assemblea condominiale da remoto senza rischiare l’impugnazione della relativa delibera sia necessario un intervento legislativo (qui il link).

Da altro punto di vista, abbiamo altresì evidenziato come la bozza dell’art. 212-ter del Decreto Rilancio – poi eliminata dal testo definitivo – rivelasse in realtà una sfiducia del Legislatore per la possibilità di tenere le assemblee condominiali a distanza (qui il link).

Ora questa possibilità sembra venire affermata con leggerezza nelle FAQ del Governo, ma attenzione solo limitatamente ai casi in cui lo svolgimento dell’assemblea si ritenga “compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni“.

Ma uno dei punti nodali è proprio questo: le norme sulle convocazioni e sulle deliberazioni dell’assemblea condominiale – al contrario di quelle societarie per le quali vige una normativa ad hoc, il cui ambito di applicazione è stato opportunamente esteso dal Decreto Cura Italia – stridono con la partecipazione da remoto.

Anziché inserire delle bislacche affermazioni nelle FAQ, il Governo si dovrebbe preoccupare di emanare norme di legge che consentano di effettuare le assemblee da remoto, evitando sia il rischio che le persone siano contagiate (con conseguente eventuale responsabilità degli amministratori che non avessero adottato tutte le necessarie misure di prevenzione), sia quello che le delibere siano impugnate.

Tale intervento sarebbe tanto più importante in questo periodo, al fine di favorire le riunioni assembleari che dovranno decidere degli interventi di manutenzione straordinaria che saranno ammessi alle agevolazioni previste dagli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio (es. Ecobonus e Sismabonus).

Ma davvero si pensa che un amministratore professionista possa pensare di affidare la delibera di ristrutturazione di un edificio ad una delibera in remoto che rischia di essere annullata a seguito dell’impugnazione di un unico condomino contrario?

Le FAQ del Governo non hanno alcuna dignità tra le fonti del diritto, si tratta di una banalità che – però – ha difficoltà ad essere recepita da quanti le compilano e pubblicano con leggerezza.

Chi scrive è favorevole ad estendere anche alle assemblee condominiali le possbilità schiuse dall’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo da vent’anni promosso l’interpretazione del formalismo contrattuale in chiave funzionale e sostenuto la piena validità dei negozi giuridici conclusi con la forma elettronica, quando ancora l’ordinamento non ne aveva dato piena contezza.

Ma un conto sono i desiderata dei giuristi, altro il diritto positivo.

Si attende, perciò, un intervento normativo ad hoc, per il mezzo di una delle fonti del diritto previste dalla Costituzione della Repubblica, per adeguare anche il diritto condominiale alla modernità.

Anche per evitare che, nella malaugirata eventualità di una recrudescenza della pandemia, non ci si trovi a dover assistere ad una nuova paralisi dell’attività condominiale per chissà quanto altro tempo.

Avv. Francesca Muscarello

Avv. Emanuele Nati

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