IL GIUDICE ORDINARIO PUO’ DECIDERE ANCHE IN MATERIA DI INTERESSI LEGITTIMI SE E’ LA LEGGE A STABILIRLO.

IL GIUDICE ORDINARIO PUO’ DECIDERE ANCHE IN MATERIA DI INTERESSI LEGITTIMI SE E’ LA LEGGE A STABILIRLO.

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Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8239 del 28 aprile 2020, hanno statuito che anche il giudice ordinario può, in base ad un’attribuzione in tal senso da parte della legislazione ordinaria, conoscere degli interessi legittimi, ed eventualmente annullare un atto della Pubblica Amministrazione, nonché incidere conseguentemente sui rapporti sottostanti secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste. Secondo la Cassazione, nella fattispecie sottoposta al suo esame, l’editore musicale avrebbe dovuto rivolgersi al giudice civile per contestare la modifica dello statuto della SIAE perché la detta competenza è stabilita dalla legislazione ordinaria e precisamente dalla L. n. 2/2008.

In particolare, la pronuncia è stata resa in sede di decisione di un ricorso proposto inizialmente al TAR da parte di un esercente di editoria musicale per sentir annullare il D.P.C.M. 16 marzo 2018, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui era stato approvato lo statuto della S.I.A.E. – Società Italiana Autori ed Editori, nel testo modificato dal consiglio di sorveglianza della società con Deliberazione del 26 gennaio 2018, nonché lo statuto in tal modo approvato. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, rilevando che la L. 9 gennaio 2008, n. 2, articolo 1, comma 2, devolve all’Autorità giudiziaria ordinaria le controversie riguardanti l’intera attività della S.I.A.E., ivi compresi l’organizzazione ed il funzionamento degli organi sociali. La decisione del TAR non è stata confermata poi dal Consiglio di Stato ma le Sezioni Unite con la sentenza in commento hanno riconosciuto la giurisdizione ordinaria per le controversie riguardanti l’intera attività della S.I.A.E., ente pubblico economico a base associativa, ivi compresi l’organizzazione e il funzionamento degli organi sociali ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 9 gennaio 2008, n. 2. La predetta legge, infatti, ha fatto un’esplicita scelta di legge devolvendo tutto il contenzioso che riguarda la SIAE al giudice civile, facendo salva la competenza in materia fiscale, che resta in capo ai giudici tributari. Pertanto, sia i diritti d’autore sia le regole di funzionamento degli organi sociali rientrano nella competenza della giustizia ordinaria, senza alcuna eccezione in materia di funzionamento degli organi SIAE e, quindi, in materia statutaria che risulta essere governata dai soci anche se sotto vigilanza ministeriale e con espressione formale attraverso D.P.C.M.

Avv. Aida De Luca

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