La Sentenza della Cassazione del 5 giugno 2020 n. 10647 chiarisce che il Giudice di merito deve valutare gli elementi probatori dedotti dal richiedente ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali conseguenti al divorzio e di cui deve dare adeguata motivazione.
La vicenda riguarda il ricorso per Cassazione avverso un decreto con il quale la Corte di Appello di Roma ha rigettato la domanda dell’ex marito di ottenere la revoca e/o la riduzione dell’assegno divorzile precedentemente disposto in favore dell’ex coniuge.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour la revisione dell’assegno divorzile di cui all’art. 9 della l.n. 898/1970 postula l’accertamento di una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale necessario a procedere alla revisione.
Il Giudice, dunque, deve verificare se siano sopravvenuti fatti tali da aver mutato le condizioni patrimoniali degli ex coniugi e se tale mutamento possa incidere ai fini della revisione dell’assegno.
Nel caso di specie, successivamente al provvedimento di assegnazione, il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile aveva ricevuto una cospicua eredità tanto che le sue condizioni economiche erano di gran lunga migliorate, a fronte di un peggioramento di quelle del coniuge obbligato, che nel frattempo aveva contratto un nuovo matrimonio, per cui era gravato da oneri ed obblighi familiari di carattere economico, talmente rilevanti da aver destabilizzato il precedente assetto patrimoniale.
Infine, la sentenza qui esaminata pone in rilievo anche l’aspetto della durata del matrimonio che deve essere tenuta in debita considerazione dal Giudice di merito, perché nel caso in cui essa sia limitata (come nel caso in esame, 6 anni), potrebbe assumere nuova luce, laddove si considera che l’assegno divorzile è stato di fatto corrisposto per diversi anni dal momento in cui è stato attribuito e determinato, al fine di giustificare potenzialmente una attualizzazione dell’assetto patrimoniale post-coniugale, in applicazione di un criterio quale è la durata del matrimonio, rilevante anche ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi.
Secondo la Suprema Corte, tali aspetti fondamentali non sono stati accertati dal Giudice di merito, che pertanto, ha mancato di indicare la fonte del proprio convincimento che lo ha portato a rigettare la domanda del ricorrente.
La Corte di Cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso, cassato il decreto e rinviato alla Corte d’Appello di Roma
A parere di chi scrive, la sentenza della Suprema Corte evidenzia come a volte i Giudici di merito assumano decisioni senza aver previamente accertato e verificato tutti gli elementi posti alla loro attenzione, senza avvedersi delle conseguenze pregiudizievoli, il più delle volte di carattere economico che ciò comporta per i destinatari.
Avv. Francesca Muscarello