Eredità Digitale – Il Tribunale di Roma riconosce il diritto degli eredi ad accedere e recuperare in via d’urgenza i dati degli account digitali della persona deceduta –  Trib. Roma, ordinanza 10 febbraio 2022

Eredità Digitale – Il Tribunale di Roma riconosce il diritto degli eredi ad accedere e recuperare in via d’urgenza i dati degli account digitali della persona deceduta – Trib. Roma, ordinanza 10 febbraio 2022

Condividi
Tempo di lettura:10 Minuti, 12 Secondi

Con l’ordinanza in esame, resa all’esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Roma ha riconosciuto la cosiddetta eredità digitale, cioé il diritto degli eredi ad accedere ai dati del defunto conservati nell’account digitale collegato al proprio telefono cellulare.

Il Caso: la richiesta di accesso con ricorso ex art. 700 C.p.c. all’eredità digitale del parente deceduto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. una signora, rimasta da poco vedova, ha chiesto in via d’urgenza di ordinare l’accesso ai dati personali del defunto marito e la necessaria assistenza per poterli recuperare dal relativo account digitale di una nota azienda produttrice di smartphone, non essendo a conoscenza delle relative credenziali di accesso (né quelle del telefono, né quelle dell’account ospitato sul cloud dell’azienda).

Il ricorso si è reso necessario perché l’assistenza tecnica dell’azienda aveva comunicato alla ricorrente l’impossibilità di consentire l’acquisizione dei dati personali del marito, in assenza di un provvedimento giudiziario.

Eredità Digitale – Il quadro normativo – Le norme del GDPR e l’art. 2 terdecies del D.Lgs. n. 101/2018

Come noto, il Considerando 27 del GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679) prevede che “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute“, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di “prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute“.

Prima dell’emanazione del GDPR, l’ordinamento italiano riconosceva a determinate condizioni il diritto degli eredi ad accedere ai dati personali dei defunti.

In particolare, l’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 (oggi abrogato) prevedeva che “I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione“.

Era, dunque, necessario che venisse allegato un interesse proprio, ovvero ragioni familiari meritevoli di protezione.

A seguito dell’entrata in vigore del GDPR, il Codice Privacy è stato profondamente modificato con l’emanazione del D.Lgs. n. 101/2018, che ha provveduto ad abrogare numerose norme non più attuali ed a disciplinare aspetti ritenuti meritevoli di tutela nell’ambito dei margini di autonomia che il GDPR ha riconosciuto agli Stati Membri.

In particolare, l’art. 2-terdecies del D.Lgs. n. 101/2018 ha disciplinato i diritti riguardanti le persone decedute, disponendo che:

  1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
    essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per
    ragioni familiari meritevoli di protezione.
  2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta
    diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta
    presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
  3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e
    deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto
    comma.
  4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
  5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali
    che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Le motivazioni del Tribunale di Roma – Il fumus boni iuris

Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, il Tribunale di Roma ha così argomentato in merito alla fondatezza del ricorso:

si rileva che propriamente la ricorrente ha invocato la disciplina del codice della protezione dei dati personali dettata dall’art. 2 terdecies del decreto legislativo n.101/2018. E’ noto che nel Considerando 27 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, vigente dal 25.05.2018, è stato precisato che il regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute, demandandosi agli Stati membri la possibilità di introdurre norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone defunte. Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, all’art. 2-terdecies, specificamente dedicato ai temi della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto, prevede che: “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione“.

La regola generale prevista dal nostro ordinamento, in continuità con la disciplina contenuta nell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 è quella della sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi (cfr. Tribunale Milano ordinanza 2.03.2021).

Come nella previgente disciplina, il legislatore non prende posizione sulla vicenda acquisitiva, non chiarendo se si tratti di un acquisto mortis causa o di una legittimazione iure proprio, limitandosi a prevedere la “persistenza” dei diritti di contenuto digitale oltre la vita della persona fisica (diritti che prevedono il diritto di accesso- art. 15 Reg.UE), di rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17), di limitazione di trattamento (art. 18), di opposizione (art. 21), di portabilità dei dati (art. 20).

Eredità digitale – Quando il diritto di accesso ai dati del defunto non è consentito nemmeno agli eredi

Il Tribunale, inoltre, passa in rassegna i casi in cui il diritto di accesso ai dati personali del defunto non è consentito nemmeno agli eredi, esaminando nel dettaglio il contenuto dei commi da 2 a 5 dell’art. 2 terdecies D.Lgs. n. 101/2018.

In particolare, la ricostruzione contenuta nella motivazione appare lucidamente sintetica, illustrando che:

Il secondo comma della norma prevede che “L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata”, a presidio del diritto all’autodeterminazione del soggetto, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure di sottrarre all’accesso dei terzi tali informazioni. Al fine di salvaguardare la consapevolezza della scelta, il terzo comma prevede pregnanti requisiti di sostanza e di forma aggiungendo che “La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata” precisando che il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma”; il quarto comma dispone che la volontà espressa dall’interessato è sempre suscettibile di revoca o modifica mentre, a tutela dei terzi, il quinto comma aggiunge che il divieto in oggetto “non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”. Richiamato il contenuto della norma, si osserva che nel caso sottoposto all’odierno esame la ricorrente agisce iure proprio sulla base di un interesse meritevole di protezione di natura familiare che la legittima all’esercizio della prerogativa prevista e giustifica il diritto di acquisire i dati riferibili al defunto. La richiesta di accesso alle informazioni ed ai dati personali riferibili agli account del marito e padre è finalizzata a recuperare foto e filmati di famiglia destinati a rafforzare la memoria del tempo vissuto insieme ed a conservare tali immagini a beneficio delle figlie in tenera età.

Eredità Digitale – La volontà contraria del de cuius rispetto al diritto di accesso degli eredi ai propri dati personali non può risultare dall’accettazione delle condizioni generali di contratto al momento dell’acquisto dello smartphone

Ulteriore interessante profilo esaminato dall’ordinanza è l’eventualità che il diritto di accesso degli eredi sia escluso sulla base di una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto sottoscritte al momento dell’acquisto del dispositivo, che il Tribunale giunge ad escludere con la seguente motivazione:

Ritenuta la legittimazione all’esercizio del diritto di accesso ai dati personali del titolare, colpito prematuramente ed improvvisamente dall’evento morte, sorretta da quelle “ragioni familiari meritevoli di protezione” che giustificano l’accesso ai beni digitali dopo la morte del titolare, si ritiene che nel caso in esame l’accesso ai dati non è precluso dall’accettazione delle condizioni generali di contratto da parte del signor (…) al momento dell’acquisto del dispositivo.

E’ incontroverso che il defunto fosse titolare degli account associati all’ID (…) e che le condizioni generali del contratto accettate al momento dell’attivazione del servizio prevedevano la non trasferibilità dell’account e che qualsiasi diritto sull’Id (…) e sul suo contenuto si estinguesse con la morte.

L’acquisizione, secondo le convergenti conclusioni delle parti, non preclude il diritto di accesso della ricorrente.

Come evidenziato, a presidio della piena consapevolezza della scelta, l’art. 2 terdecies del codice della privacy, comma 3, prevede che volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti digitali e l’accesso ad essi dopo il suo decesso sia espressa in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere revocata o modificata.

La mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore nella materia de qua non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizione generali di contratto si radicano non valorizzano l’autonomia delle scelte dei destinatari. In ogni caso a fondamento della tutela richiesta soccorre anche l’art. 6, par. 1, lettera f) del citato Regolamento che autorizza il trattamento dei dati personali necessario per il “perseguimento del legittimo interesse” del titolare o di terzi, considerato che la ricorrente intende accedere agli account personali del marito e padre per “ragioni familiari meritevoli di protezione”, nella prospettiva della soddisfazione del predetto legittimo interesse.

Le motivazioni del Tribunale di Roma – Il periculum in mora

Ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris, il Tribunale passa ad esaminare il profilo del periculum in mora previsto dall’art. 700 C.p.c., cioé il timore”che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile“.

La sussistenza di tale requisito è stata accertata, in quanto ritenuta connaturata a questo tipo di account, poiché con condivisibile ragionamento il Tribunale ha ritenuto che “costituisce nozione di comune esperienza che i sistemi (…), dopo un periodo di inattività dell’account i-cloud sono destinati ad andare automaticamente “distrutti”, sicché il tempo occorrente per la definizione del giudizio a cognizione piena potrebbe incidere irreparabilmente sull’esercizio dei diritti connessi ai dati personali del defunto, compromettendo la possibilità di tutela di interessi, come quelli in rilievo, di rango primario, meritevoli di protezione“.

Per i motivi illustrati il ricorso è stato accolto ed il Tribunale ha ordinato alla parte resistente “di prestare assistenza… per il recupero dei dati dell’account…, anche mediante consegna delle credenziali di accesso“.

Avv. Emanuele Nati

Responsabile Protezione Dati
Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *