Nonostante siano state indubbiamente tra le categorie maggiormente colpite dal lockdown e dalle misure restrittive adottate per la Fase2 (e chissà come andrà successivamente…), il Decreto Rilancio prevede per le imprese di pubblico esercizio un’unica specifica misura agevolativa.
L’art. 181, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, prevede infatti che le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 vengono esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP (ovvero della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
A far data dallo stesso suddetto termine e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate per via telematica (in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010), mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, con esonero dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972.
Fino al 31 ottobre 2020, gli esercizi di ristorazione (ivi compresi: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) sono esonerati dall’obbligo di richiedere le le autorizzazioni concernenti gli interventi soggetti ad autorizzazione, e quelle relative alla gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché tali opere siano funzionali all’attività di ristorazione.
Si prevede, inoltre, l’istituzione di un fondo – con una dotazione di 127,5 milioni di euro – al fine di ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dalla disposizione in commento, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il decreto medesimo è comunque adottato.
Per il momento, non vi è altro.
Avv. Sonia Arena