Decreto Rilancio – La sottoscrizione semplificata (con e-mail e documento di riconoscimento) dei contratti finanziari e assicurativi

Decreto Rilancio – La sottoscrizione semplificata (con e-mail e documento di riconoscimento) dei contratti finanziari e assicurativi

Condividi
Tempo di lettura:7 Minuti, 10 Secondi

L’art. 33 del D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio (art. 36 nella bozza circolata la settimana precedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede delle misure temporanee di semplificazione per la stipulazione a distanza dei contratti finanziari ed assicurativi, in deroga alle vigenti disposizioni.

La finalità è evidentemente quella di agevolare le persone che non sono dotate di una firma elettronica qualificata, consentendo loro di procedere ugualmente alla stipula di queste tipologie di contratto, anche senza recarsi in banca o nella sede dell’intermediario.

La norma esordisce facendo salvi gli effetti del Decreto Aprile e disponendo che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari”.

Viene, dunque, richiamata la disciplina di semplificazione contenuta nel Decreto Aprile relativamente ai soli contratti bancari con la clientela al dettaglio, che già avevamo commentato e che vi invitiamo a consultare a questa pagina.

Tuttavia, l’art. 36 del Decreto Rilancio contiene delle disposizioni ulteriori, che estendono l’ambito di applicazione delle norme di semplificazione ben oltre la portata originaria.

La norma dispone, infatti, che “ai fini dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell’articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 1888 del codice civile”.

Ambito di applicazione soggettivo.

In primo luogo, il metodo di stipula a distanza dei contratti presi in considerazione dalla norma non è più limitato ai contratti stipulati dalla clientela al dettaglio, non essendo stata riproposta la medesima precisazione.

Se ne inferisce che potrà accedere a tale metodo semplificato di conclusione dei contratti anche la clientela professionale, ad esempio al fine di stipulare contratti di finanziamento o assicurativi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Apparentemente, tale estensione potrebbe sembrare eccessivamente rischiosa, perché le garanzie assicurate dagli strumenti tecnologici normalmente utilizzabili per la stipula di tali contratti (es. firma elettronica qualificata o firma digitale) non possono essere assicurate dal procedimento delineato dall’art. 36.

Va, però, detto che – sebbene la diffusione degli strumenti tecnologici più evoluti sia senz’altro maggiore tra le imprese, da un lato molte PMI ancora non utilizzavano tali mezzi e, dall’altro, molti Istituti ed Intermediari proponevano la stipula di contratti dematerializzati solamente previo accesso fisico in agenzia, senza sfruttare a pieno la possibilità di concludere tali contratti a distanza.

Pertanto, la norma intende semplificare ed agevolare la conclusione di questa tipologia di contratti, agendo contemporaneamente su entrambi questi profili di criticità.

 Ambito di applicazione oggettivo.

La norma richiama l’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che si riferisce ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed a quelli relativi alla prestazione dei servizi ad essi accessori, nonché le disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, emanate con atti regolamentari della Consob.

Sono compresi, pertanto, i contratti aventi ad oggetto servizi di investimento e quelli di adesione ad Organismi di investimento Collettivo del Risparmio (cosiddetti OICR, tra i quali rientrano ad esempio, i Fondi Comuni di Investimento, le SICAV e le SICAF) e ad  Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (cosiddetti OICVM).

Tra i contratti che possono essere stipulati tramite la procedura semplificata delineata dall’art. 36 rientrano anche i contratti di assicurazione in generale, in virtù del richiamo contenuto dal comma 2, agli articoli 165 del Codice delle Assicurazioni Private ed all’art. 1888 c.c., che disciplina la forma scritta (ad probationem) che deve presiedere alla stipula di tali contratti.

Ambito di applicazione temporale

Per quanto attiene all’ambito di applicazione temporale, la norma può applicarsi solamente ai contratti conclusi dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e sino al termine del periodo emergenziale del 31 luglio 2020.

Successivamente (e salvo che non siano emanate proroghe o disposizioni difformi), la stipulazione dei contratti dovrà avvenire secondo le regole previgenti.

Le nuove modalità di stipula

La norma in commento prevede che – a determinate condizioni – l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica non certificata dell’utente, unitamente all’allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità, siano equiparati all’apposizione sul contratto di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Infatti, viene richiamato l’art. 20, comma 1-bis, primo periodo del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che prevede che “1-bis.  Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore“.

Le condizioni fissate dalla norma sono le seguenti:

1 – il cliente deve manifestare il proprio consenso e dichiarare di accettare la proposta di contratto con e-mail ordinaria, allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

2 – la comunicazione del cliente deve far riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;

3 – l’e-mail del cliente ed il contratto devono essere conservati insieme, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità;

4 – l’intermediario (finanziario o assicurativo che sia) deve mettere a disposizione del cliente la copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su di un cosiddetto supporto durevole. Tale requisito appare soddisfatto, ad esempio, anche tramite l’invio per e-mail di un file stampabile, ovvero dando la possibilità al cliente di scaricare la predetta documentazione da un sito internet all’uopo predisposto;

5 – l’intermediario dovrà comunque consegnare al cliente sia la copia cartacea del contratto che quella della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

6 – Con le medesime modalità previste per la stipula, il cliente potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla legge o dal contratto.

Avv. Emanuele Nati

Condividi