Il presente contributo è stato elaborato prima che il Decreto Rilancio fosse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale..
Nel testo definitivo, le norme in commento sono sparite, lasciando aperto il problema di convocare le assemblee per l’approvazione del bilancio entro il 30 giugno, evitando gli assembramenti ed adottando ogni dovuta misura di prevenzione…
Abbiamo comunque ritenuto di mantenere la pubblicazione del commento alla Bozza della norma per dare ulteriore conto al lettore della confusione che sembra attanagliare il Legislatore, cosa tanto più grave nel momento della peggiore crisi del Paese dal dopoguerra.
L’art. 212-ter del Decreto Rilancio prevede che: “…dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti: “21-bis. Quando il mandato dell’amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa alla data, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per ulteriori sei mesi dalla scadenza in deroga a quanto previsto dall’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo. 21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”.
Vengono, quindi, introdotti i nuovi commi 21-bie e 21-ter all’art. 83 del Decreto Cura Italia.
Già si è avuto modo di commentare la disposizione di cui al nuovo comma 21-bis relativa alla proroga dell’amministratore, rilevandone l’inutilità e, anzi, la potenziale dannosità per il condominio (consulta l’articolo a questa pagina).
In questa sede ci limiteremo ad analizzare, quindi, la seconda delle disposizioni introdotte in materia condominiale dal Decreto Rilancio e cioè il nuovo art. 83, co. 21-ter del Decreto Cura Italia, il quale prevede che “il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”.
Anche in questo caso, la formulazione della norma non è felice.
Infatti, l’art. 1130, n. 10 del Codice Civile prevede che l’amministratore deve “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.
In primo luogo, il nuovo art. 81, co. 21-ter non proroga anche il termine per la redazione del bilancio da parte dell’amministratore, ma solo quello per la convocazione dell’assemblea che dovrà approvarlo.
Non è chiaro se si tratti di una omissione voluta o di una semplice dimenticanza.
Sta di fatto, che la differenza non sembra possa avere conseguenze pratiche, non potendosi ritenere gravemente inadempiente un amministratore che non provveda tempestivamente (in ipotesi, entro il 30 giugno) a redigere un bilancio che potrà essere approvato anche a distanza di 6 mesi.
Da altro punto di vista, non è chiaro cosa si intenda con l’espressione “rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019”.
Se l’espressione “data di chiusura” si riferisce all’esercizio contabile 2019 il termine avrebbe dovuto essere quello del 31 dicembre 2019, poiché per l’anno successivo sarà redatto un diverso bilancio.
A meno di non ritenere (cosa impossibile, stante il carattere emergenziale della normativa) che tale proroga sia in astratto applicabile anche agli esercizi successivi, sino a quando sarà in vigore il Decreto Cura Italia!
Anche se si interpretasse l’espressione come equivalente a quella di “data prevista per la redazione del rendiconto e convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione”, la norma conterrebbe un errore, perché il termine di 180 giorni previsto dall’art. 1130, n. 10 c.c. avrebbe scadenza il 30 giugno e non il 31 luglio.
Forse l’unico significato da attribuirsi al termine del 31 luglio 2019 potrebbe essere quello di escludere dalla proroga i bilanci relativi all’esercizio del 2018, che avrebbero dovuto essere redatti e sottoposti all’assemblea dei condomini entro il 30 giugno 2019, con ciò evitando di fornire indebite esimenti ad amministratori inefficienti.
Ad ogni buon conto, qualunque sia il significato che si voglia attribuire a tale fantomatico termine del 31 luglio 2019, l’effetto pratico della norma si riduce a questo: l’amministratore potrà convocare l’assemblea di condominio per l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 sino al termine del 31 dicembre 2020.
Forse era più semplice scriverlo così…
Avv. Emanuele Nati