Decreto Liquidità e Contratti Bancari – La Carta d’Identità come la Firma Digitale?

Decreto Liquidità e Contratti Bancari – La Carta d’Identità come la Firma Digitale?

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L’art. 4 del Decreto Liquidità ha introdotto una modalità semplificata per la conclusione dei contratti bancari a distanza, attraverso una semplice e-mail e l’allegazione di un documento di riconoscimento.

Si tratta di una scelta opportuna, per garantire l’accesso al credito – in questa fase emergenziale – anche a soggetti che non hanno ancora dimestichezza con l’utilizzo delle firme elettroniche e della firma digitale in particolare.

Le nuove norme.

L’art. 4 del decreto liquidità (rubricato “Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato”) è intervenuto sulle modalità di stipula dei contratti bancari e di finanziamento, prevedendo che:
1. Ai fini degli articoli .117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge“.

Ambito di applicazione oggettivo

La previsione fa riferimento agli articoli del TUB relativi alla forma dei contratti (117), a quella dei contratti di credito al consumo (art- 125-bis), a quella dei contratti quadro nei servizi di pagamento (126-quinquies) e a quella dell’autorizzazione al trasferimento dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento (126-quinquiesdecies).

Ambito di applicazione soggettivo

La norma è applicabile alla clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Secondo queste ultime, per clientela al dettaglio si intendono: “i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese”.

Ambito di applicazione temporale

A conferma della natura emergenziale della norma, è previsto che essa si applichi solamente ai contratti conclusi dall’entrata in vigore del Decreto Liquidità sino al termine del periodo emergenziale del 31 luglio 2020 (beninteso, salvo eventuali proroghe).

Le nuove modalità di stipula dei contratti bancari

La norma in commento prevede che – a determinate condizioni – l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica non certificata dell’utente, unitamente all’allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità, siano equiparati all’apposizione sul contratto di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Infatti, l’art. 4 del Decreto Liquidità richiama a sua volta l’art. 20, comma 1-bis, primo periodo del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che prevede che “1-bis.  Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore“.

Le condizioni fissate dalla norma sono le seguenti:

1 – il cliente deve manifestare il proprio consenso e dichiarare di accettare la proposta di contratto con e-mail ordinaria, allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

2 – la comunicazione del cliente deve far riferimento ad un contratto identificabile in modo certo;

3 – l’e-mail del cliente ed il contratto devono essere conservati insieme, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità;

4 – la Banca (o l’intermediario) – se non può consegnare al cliente copia del contratto – deve mettergliela a disposizione su di un cosiddetto supporto durevole (es. CD, chiavetta o possibilità di download del file in area riservata);

5 – l’intermediario deve consegnare la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Quest’ultima condizione sembra differenziare i contratti che saranno stipulati ai sensi dell’art. 4 del Decreto Liquidità dagli altri contratti bancari conclusi con l’utilizzo delle firme elettroniche, nei quali la decisione di ricevere la copia del contratto in forma cartacea, ovvero in forma elettronica, rimane comunque affidata al cliente.

La scelta di far consegnare sempre al cliente la copia cartacea è evientemente dettata dalla volontà di tutelare al massimo la clientela che utilizzerà questo strumento contrattuale, presumibilmente poco avvezza all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Avv. Emanuele Nati

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