Decreto ingiuntivo – Il credito si prova con la sola fattura elettronica – Non serve più il Notaio per autenticare l’estratto delle scritture contabili

Decreto ingiuntivo – Il credito si prova con la sola fattura elettronica – Non serve più il Notaio per autenticare l’estratto delle scritture contabili

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Secondo una recente ed interessante giurisprudenza di merito, le fatture elettroniche, in formato “.xml”, generate e trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (SDI) soddisfano da sole il requisito della prova scritta di cui all’art. 633, n. 1 c.p.c., necessario ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, in quanto sono da ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c. (Tribunale di Verona, 29/11/2019).

Sembra quindi essere questo, ad oggi, l’orientamento prevalente.

Con il suddetto provvedimento si è ribaltato il precedente orientamento espresso, in particolare, dal Tribunale Vicenza (in data 25 ottobre 2019), il quale aveva reso parere contrario, motivato dal fatto che la prescrizione della produzione dell’estratto autentico delle scritture contabili di cui all’art. 634 c.p.c. sarebbe finalizzata a consentire un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture in cui le fatture vengono conservate, esigenza che – secondo il precedente orientamento – non può considerarsi assolta con la fatturazione elettronica.

A tal proposito, preme rammentare innanzitutto che, affinché il ricorso per decreto ingiuntivo sia considerato ammissibile, si deve fornire al giudice una cd. prova scritta a fondamento del diritto vantato.

L’art. 634, co. 2, c.p.c. stabilisce infatti che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

Pertanto, in caso di crediti derivanti da fatture cartacee, si richiedeva il deposito dell’estratto notarile autentico delle stesse.

Ebbene, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, si è posto il problema di comprendere se queste ultime siano già di per sé titoli idonei per l’emissione di un decreto ingiuntivo o meno e si sono, di conseguenza, sviluppati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Dopo un primo orientamento in senso negativo, è emerso un orientamento favorevole a considerarle di per sé titoli idonei per l’emissione di un decreto ingiuntivo (Tribunale di Padova 8 agosto 2019, cit. Tribunale di Verona 29 novembre 2019), senza quindi l’obbligo di deposito dei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

A tale nuova conclusione si perviene considerando che, nel Provvedimento n.°89757/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, precisando che: “La fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento” nonché che: “Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4 (cd. ricevuta di scarto)”.

Inoltre, viene evidenziato che l’art. 1, comma 1, lettera 1), quinquies (titolato: “Definizioni”) del D. lgs. n.82/2005 così come aggiornato e recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), stabilisce, testualmente, che: “1. Ai fini del presente codice si intende per […] i–quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

Pertanto, il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate.

Proprio in ragione di tali suddette caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, cosicchè per tali soggetti, deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, con conseguente risparmio delle relative spese, poiché sarebbe illogico pensare che un’impresa debba essere tenuta a detenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare.

Avv. Sonia Arena

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