Blocco dei licenziamenti causa Covid-19: si può anticipare il preavviso lavorato?

Blocco dei licenziamenti causa Covid-19: si può anticipare il preavviso lavorato?

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Il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) prevede il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per le aziende che utilizzano ancora l’integrazione salariale COVID-19.

Il successivo Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 41/2021) proroga fino al 31 ottobre 2021 il divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato, per le aziende individuate dai codici ATECO 13, 14 e 15 e stabilisce che negli altri settori, permane il blocco dei licenziamenti, fino al 31 dicembre 2021, per le imprese che fruiscono della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga.

In questo quadro, si pone per le aziende un quesito pratico: è possibile intimare il licenziamento in costanza del divieto in modo da far decorrere il preavviso anticipatamente e con scadenza alla data prevista per la fine del blocco?

La risposta non può che essere negativa.

Il licenziamento, infatti, produce i suoi effetti alla data di intimazione del recesso datoriale e il preavviso, a sua volta, decorre dal momento in cui la comunicazione giunge a conoscenza del lavoratore, da individuarsi con la data in cui questi riceve materialmente la lettera di licenziamento.

Senza dimenticare che la ragione a fondamento del blocco e delle successive proroghe è di natura – evidentemente – emergenziale . La ratio del divieto di recesso si rinviene proprio nel fatto che le dinamiche economiche ed organizzative che coinvolgono le aziende non sono dettate dalle ordinarie logiche di mercato, ma da un’emergenza sanitaria nazionale, con enormi ripercussioni sulle attività produttive non essenziali.

Si richiama sul punto la sentenza n. 112 dell’11 novembre 2020 del Tribunale di Mantova secondo cui “il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustifico motivo oggettivo rappresenta una tutela temporanea della stabilità dei rapporti per salvaguardare il mercato ed il sistema economico ed è una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico”.

La volontà del legislatore non è, quindi, quella di posticipare ad una data futura un licenziamento già pianificato, quanto piuttosto di arrestare i licenziamenti fino ad una data stabilita in modo da dare tempo alle imprese di valutare se effettivamente permangono i presupposti che consentono la soppressione del posto di lavoro. La valutazione sulla permanenza delle condizioni economiche aziendali potrà essere effettuata solo alla data di cessazione del blocco e appare del tutto incongruo e contraddittorio effettuare tale valutazione durante il periodo (di incertezza) emergenziale.

Stante questa finalità normativa, dovuta ad una situazione straordinaria, che ha richiesto l’adozione di una misura altrettanto straordinaria, si deve escludere l’opportunità di anticipare la comunicazione di licenziamento prima della data di cessazione del blocco, scelta che condurrebbe ragionevolmente alla radicale nullità del recesso datoriale per violazione di norma imperativa, con conseguente applicabilità della tutela reale piena prevista dall’art.18, comma 1, della L. 300/1970 e dall’art. 2 del D.lgs. 23/2015 a seconda che si tratti di dipendenti assunti prima o dopo il 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 23/2015) .

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