COVID 19 – La Banca d’Italia vieta alle Banche le segnalazioni alla Centrale Rischi.

COVID 19 – La Banca d’Italia vieta alle Banche le segnalazioni alla Centrale Rischi.

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Comunicato Stampa

 La Banca d’Italia, con la Comunicazione del 23 marzo 2020, a seguito del Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), ha fornito agli intermediari indicazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

In particolare, ricordiamo che l’art. 56 del Decreto “Cura Italia” prevede che le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario.

Pertanto, l’Istituto fa divieto agli intermediari di segnalare:

 – gli sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del D.L. Tali misure prevedono l’irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali. In particolare, la lett. a) prevede che per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020. La lett. b), invece, prevede per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, che i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni. In considerazione di tali previsioni, nella segnalazione della posizione debitoria gli intermediari non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.

– le rate scadute – in quanto sospese – nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all’art. 56, co. 2, lett. c). Questa disposizione prevede per i mutui e per altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti ed, altresì, che è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Tenendo conto della sospensione, quindi gli intermediari non dovranno segnalare le rate scadute di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale. Nel caso di sospensione delle rate di prestiti o di canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre, nella segnalazione della relativa posizione debitoria dovrà tenersi conto della loro temporanea inesigibilità, sia per la quota capitale, sia per gli interessi. Pertanto, nello stato del rapporto, per tutto il periodo della sospensione dovrà essere interrotto il calcolo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere.

La Banca d’Italia ha stabilito anche che analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del Decreto Cura Italia, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.

Infine, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

Avv. Aida De Luca

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