L’assemblea di condominio può rinominare l’amministratore revocato giudizialmente, dopo l’esercizio successivo a quello in cui è stato rimosso (Cass. Civ. Ord. n. 3198 del 2 febbraio 2023).

L’assemblea di condominio può rinominare l’amministratore revocato giudizialmente, dopo l’esercizio successivo a quello in cui è stato rimosso (Cass. Civ. Ord. n. 3198 del 2 febbraio 2023).

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Il divieto di nomina dell’amministratore revocato dal tribunale è temporaneo, e rileva soltanto per la designazione
assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.

Sommario

Il Fatto: il condomino chiede la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio. Il Tribunale respinge la domanda e la Corte d’Appello conferma la decisione del primo grado. La Cassazione respinge il ricorso del condomino e precisa l’ambito di operatività della revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.

Trascriviamo quasi letteralmente la ricostruzione dei fatti alla base del pronunciamento della Suprema Corte:

Un condomino aveva richiesto la revoca dell’amministratore del Condominio. Avverso il rigetto decretato dal Tribunale, era stata proposta impugnazione per aver:

– erroneamente ritenuto che fosse stato addebitato all’aministratore di non avere i titoli necessari per svolgere l’attivita’ di amministratore di condominio (mentre allo stesso era stato imputato di aver illegittimamente speso la qualifica di architetto);

– erroneamente ritenuto che i singoli comportamenti attribuiti all’amministratore non costituissero gravi irregolarita’ (mentre la valutazione da compiersi avrebbe dovuto riguardare complessivamente tali condotte, significative nel loro insieme di un atteggiamento parziale dell’amministratore, il quale avrebbe sempre privilegiato gli interessi di alcuni condomini a discapito suo e del condominio in generale);

– omesso di valutare la mancata esecuzione da parte dell’amministratore della Delib. assembleare 27 gennaio 2021 relativamente al calcolo dei consumi di riscaldamento;

-omesso di valutare il comportamento tenuto dall’amministratore in occasione dell’assemblea del 17 ottobre 2020 (quando sulla base di una scorretta interpretazione della normativa emergenziale non avrebbe consentito la partecipazione della condomina);

– erroneamente ritenuto che l’amministratore avesse ben fatto a denunciare alla compagnia assicuratrice del Condominio il sinistro intercorso tra due condomini (mentre la polizza avrebbe coperto esclusivamente i danni provenienti dalla parti comuni);

– erroneamente liquidato le spese processuali a suo carico.
La Corte d’appello di Milano ha affermato al riguardo che:

-nessun travisamento il Tribunale aveva compiuto dell’allegazione del ricorrente in ordine alla abusiva spendita da parte dell’amministratore della qualita’
di architetto, circostanza reputata, piuttosto, non rilevante ai fini della revoca dell’amministratore;

-nessuna censura il reclamante aveva mosso agli argomenti spesi dal Tribunale in ordine al fatto che le singole condotte imputate all’amministratore non costituissero gravi irregolarita’ rilevanti ex articolo 1129 c.c., commi 11 e 12, pretendendo soltanto che queste fossero complessivamente valutate quali indici di un atteggiamento diretto a favorire gli interessi di alcuni condomini, a detrimento dei suoi e degli interessi generali del Condominio;

– l’unico comportamento dell’amministratore non esattamente corrispondente alle regole condominiali risultava essere quello della convocazione delle assemblee senza il rispetto del termine previsto, condotta che tuttavia non aveva pregiudicato i diritti del reclamante;

– gli ulteriori addebiti attenevano a comportamenti pienamente regolari;

– del tutto nuova, e pertanto inammissibile, era l’imputazione all’amministratore di non aver dato esecuzione alla Delib. condominiale 27 gennaio 2021;

– in nessun modo risultava che il reclamato avesse impedito ad una condomina di partecipare con un assistente (in quanto invalida) ad una assemblea condominiale;

– il decreto del Tribunale doveva essere confermato anche in punto di condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c.

I motivi del ricorso in Cassazione da parte del condomino

I tre motivi del ricorso del condomino deducono:
1)violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4) e conseguente nullita’ della sentenza o del procedimento, tutti in relazione all’articolo 64 disp. att. c.c. Si assume che il provvedimento pronunciato dalla Corte d’appello di Milano “non ha colto il senso intrinseco
del reclamo proposto dal ricorrente, limitandosi esso a ribadire pedissequamente le lacunose e non convincenti motivazioni gia’ espresse dal Tribunale di Varese in prime cure, e non ha colto il comportamento fortemente illegittimo posto in essere dall’Amministratore nei confronti del condominio e di alcuni condomini in particolare”;
2) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4 in relazione all’articolo 1129 c.c., comma 11 ed all’articolo 91 c.p.c., sotto il profilo della illegittima liquidazione delle spese legali;
3) violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4 e nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione al Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 ed alla sua applicazione, per aver la Corte d’Appello di Milano, oltre che confermato la liquidazione delle spese di lite pronunciata dal Tribunale
di Varese, anche liquidato le spese del giudizio di gravame applicando impropriamente dei valori previsti nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 del nella tabella di liquidazione relativa ai giudizi contenziosi da trattarsi avanti la Corte d’appello e non quella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione.


Le motivazioni del rigetto del ricorso (1): e’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. c.c., non avendo esso carattere decisorio.

Secondo la Suprema Corte, “Le censure introdotte sono contrarie ai consolidati orientamenti di questa Corte sulle questioni di diritto decise, senza offrire elementi che inducano a confermare o mutare tali orientamenti, e cio’ agli effetti dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
Secondo tali orientamenti, e’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. c.c.,
trattandosi di provvedimento che non ha carattere decisorio, giacche’ non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio di cognizione, del diritto su cui il provvedimento incide
“.

“…Deve dunque ribadirsi che il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d’appello (articolo 64 disp. att. c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di
efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o “status” (cfr. Cass. Sez. 6 -2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. Unite, 29/10/2004, n. 20957).
Ne consegue che il decreto con cui la corte d’appello provvede, su reclamo dell’interessato, in ordine alla domanda di revoca dell’amministratore di condominio, non avendo carattere decisorio e definitivo, non e’, come detto, ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., mentre puo’ essere revocato o modificato dalla stessa corte d’appello, per un preesistente vizio di legittimita’ o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo (restando attribuita al tribunale, giudice di primo grado, la competenza a disporre la revisione del provvedimento emesso in sede di reclamo, sulla base di fatti sopravvenuti: cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 18/03/2019, n. 7623; Cass. Sez. 1, 01/03/1983, n. 1540), ai sensi dell’articolo 742 c.p.c., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce, appunto, unicamente ai provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorieta’ e definitivita’ (cfr. Cass. Sez. 1, 06/11/2006, n. 23673).

Il decreto con cui la Corte d’appello rigetti, come nella specie, il reclamo sul provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio, comunque non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’articolo 111 Cost., comma 7, essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitivita’ e decisorieta’, in
quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, ne’ il diritto dell’amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, atteso che la pronuncia di revoca resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, e non puo’ percio’ costituire autonomo oggetto di impugnazione per cassazione, avendo anche la pronuncia sull’osservanza delle norme processuali necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo e’ preordinato (arg. da Cass. Sez. 1, 05/02/2008, n. 2756; Cass. Sez. 1, 01/02/2016, n. 1873; Cass. Sez. 6 – 1, 07/07/2011, n. 15070; Cass. Sez. 6 – 2, 18/01/2018, n. 1237).
A fronte delle considerazioni addotte dal ricorrente, va riaffermato che il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, ai sensi degli articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. c.c., costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volonta’ assembleare
ed ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche di compromissione della stessa. L’articolo 1129 c.c. affida la titolarita’ del potere di revoca solamente all’assemblea, mentre la revoca disposta dall’autorita’
giudiziaria ha un esplicito carattere sanzionatorio, sicche’, rispetto ad essa, il ruolo del singolo condomino e’ esclusivamente di impulso procedimentale. Pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, il decreto di revoca non ha, pertanto, carattere decisorio, non precludendo la richiesta di
tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, relativa al diritto su cui il provvedimento incide (si vedano Cass. Sez. 6 – 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524).
La deduzione che la revoca ex articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att., c.c. si riverbera sul rapporto intercorrente tra tutti i condomini e l’amministratore neppure convince circa la decisorieta’, e, quindi, l’attitudine al giudicato, del provvedimento, agli effetti del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111
Cost. E’, invero, caratteristica frequente dei procedimenti camerali plurilaterali, nei quali l’intervento giudiziale e’ pur sempre diretto all’attivita’ di gestione di interessi, l’incidenza su un diritto altrui dell’esercizio, da parte del giudice, di un potere gestorio (si pensi all’analogo decreto della corte d’appello che decide sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale reso ai sensi dell’articolo 2409 c.c., parimenti non impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost.), restando consentito al titolare del diritto di chiedere la tutela giurisdizionale a cognizione piena del diritto inciso.
Proprio il richiamo dell’articolo 1726 c.c. evidenzia le differenze con la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: il procedimento ex articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. legittima anche uno solo dei condomini a rivolgersi al tribunale, anticipando la deliberazione dell’assemblea condominiale
eventualmente inerte o persino in contrasto con una gia’ espressa volonta’ della maggioranza dei condomini, per chiedere la rimozione dell’amministratore, unico legittimato a contraddire; la revoca di un mandato collettivo (quale quello conferito all’amministratore dai condomini in esecuzione della delibera di
nomina) supporrebbe, altrimenti, o il comune accordo di tutti i mandanti, ex articolo 1726 c.c., oppure una pronuncia giudiziale di risoluzione idonea al giudicato nel litisconsorzio necessario di tutte parti del rapporto contrattuale plurisoggettivo, concettualmente unico e inscindibile.
Anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, rimane percio’ da confermare la mancanza di attitudine al giudicato del provvedimento con cui il tribunale pone termine ante tempus al rapporto tra amministratore e condomini
“.

Le motivazioni del rigetto del ricorso (2): il ricorso e ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, che tuttavia, vanno poste a carico del ricorrente, perché il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex articolo 91 c.p.c. Per la liquidazione delle spese di lite si applica non gia’ la tabella n. 7 del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, operante ratione temporis, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, bensi’ quella n. 12 del medesimo decreto sui giudizi ordinari innanzi alla corte d’appello, avendo il procedimento di reclamo carattere contenzioso.

Per quanto riguarda i provvedimenti relativi all liquidazione delle spese di lite, secondo la Suprema Corte, il ricorso è ammissibile “concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (in particolare, per la piu’ completa motivazione, Cass. Sez. 2, 28/10/2020, n. 23743, non massimata; Cass. Sez. 6 – 2, 13/11/2020, n. 25682; Cass. Sez. 6 – 2, 28/07/2020, n. 15995; Cass. Sez. 6 – 2, 18/03/2019, n. 7623; Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 – 2, 30/03/2017, n. 8283; Cass. Sez. 6 -2; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. Unite, 29/10/2004, n. 20957)”.

Tuttavia, su questo aspetto il ricorso è infondato: “E’ parimenti del tutto conforme all’orientamento interpretativo di questa Corte, consolidatosi sulla base del
principio enunciato da Cass. Sez. Unite, 29/10/2004, n. 20957, la conclusione che il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex articolo 91 c.p.c.
L’articolo 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a se’, dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi, infatti, a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e cio’ indipendentemente dalla natura e dal rito del
procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell’amministratore di condominio, sicche’, mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all’articolo 1129 c.c., comma 11, non e’ ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitivita’ e della decisorieta’, e’ impugnabile ai sensi dell’articolo 111 Cost. (cfr. Cass. Sez. 6 -2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 2, 01/09/2014, n. 18487; Cass. Sez. 2, 26/06/2006, n. 14742)
“.

“…La terza censura, rivolta avverso la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo, che la Corte d’appello di Milano ha quantificato in complessivi Euro 4.963,00, oltre spese generali ed oneri fiscali, comunque non e’ fondata.
Alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 29/10/2004, n. 20957, come visto, il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex articolo 91 c.p.c.
E’ quindi altrettanto legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex articolo 64 disp. att. c.c., comma 2 avverso il provvedimento reso dal tribunale, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione
implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli articoli 91 c.p.c. e ss.; per la relativa liquidazione si applica non gia’ la tabella n. 7 del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, operante ratione temporis, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, bensi’ quella n. 12 del medesimo decreto sui giudizi ordinari innanzi alla corte d’appello, avendo il procedimento di reclamo carattere contenzioso (arg. da Cass. Sez. 1, 12/05/2010, n. 11503; Cass. Sez. 1, 16/05/2007, n. 11320). Tale interpretazione giurisprudenziale trova ora conferma nel Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 4 aggiunto dal Decreto Ministeriale 13 agosto 2022, n. 147, articolo 2, comma 1, lettera e) secondo il quale i parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa

“…Va da ultimo precisato come Cass. Sez. 2 11/10/2018, n. 25336, che il ricorrente richiama, avesse in realta’ ad oggetto un provvedimento con il quale la corte di appello aveva pronunciato sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di nomina (e non di revoca) dell’amministratore di condominio, previsto
dall’articolo 1129 c.c., comma 1, all’esito di procedimento che non e’ diretto a risolvere un conflitto di interessi, ma solo ad assicurare al condominio l’esistenza dell’organo necessario per l’espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge, e dalla cui definizione non puo’ derivare una situazione di soccombenza ai fini della pronuncia sulle spese di lite (Cass. Sez. VI-2, 16/11/2017, n. 27165; Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; Cass. Sez. 2, 11/04/2002, n. 5194)
“.

Le motivazioni del rigetto del ricorso (3): il divieto di nomina dell’amministratore di condominio revocato giudizialmente (previsto dall’art. 1129, comma 13, c.c.) è solo temporaneo e limitato soltanto alla designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione. Dunque, la natura provvisoria di tale divieto non consente di attribuire il carattere della decisorietà al decreto di revoca giudiziale.

Secondo la Suprema Corte, il divieto di nuova nomina dell’amministratore di condominio revocato giudizialmente previsto dall’art. 1129, co. 13 è solo temporaneo e, dunque, non attribuisce il carattere di decisorietà al provvedimento che ne dispone la revoca giudiziale.

Non e’ determinante in senso contrario il disposto dell’articolo 1129 c.c., comma 13 in forza del quale “in caso di revoca da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’assemblea non puo’ nominare nuovamente l’amministratore revocato”. Il divieto di nomina dell’amministratore revocato dal tribunale (peraltro esterno al rapporto processuale determinato dal procedimento camerale di revoca, il quale intercorre unicamente tra il condomino istante e l’amministratore, senza imporre e nemmeno consentire l’intervento dei restanti: cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 21/02/2020, n. 4696) e’ temporaneo, e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione. Il divieto di nomina posto dal riformato articolo 1129 c.c., comma 13, funziona, in realta’, nei confronti dell’assemblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l’amministratore rimosso dal tribunale (e cio’ pure se siano ormai venute meno le ragioni che avevano determinato la sua revoca).

Tale divieto non oblitera percio’ il tipico connotato di provvisorieta’ ed intrinseca modificabilita’ dei provvedimenti giudiziari camerali in tema di nomina e revoca dell’amministratore di condominio, lasciando all’amministratore revocato la facolta’ di avvalersi della tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso a fini risarcitori (ancora Cass. Sez. 2, 28/10/2020, n. 23743, non massimata).
Infine, che il provvedimento di revoca debba essere adottato “sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente” (articolo 64 disp. att. c.c., comma 1) non e’ affatto indizio contrastante con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento, atteso che nei procedimenti camerali di natura contenziosa che
si svolgono con il rito camerale deve comunque essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio
.
Neppure sono ammissibili avverso il decreto in tema di revoca dell’amministratore di condominio le censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere in discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarita’ ex articolo 1129 c.c., comma 12, ovvero a lamentare l’errore
nella forma del provvedimento (ordinanza anziche’ decreto), l’impropria apposizione di formula esecutiva o la materiale mancanza della motivazione occorrente per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. In particolare, la circostanza che il reclamo ex articolo 739 c.p.c. in tema di revoca dell’amministratore di condominio sia stato deciso con ordinanza non snatura il provvedimento, conservando essa il contenuto e la sostanza del decreto previsto dalla norma indicata, e quindi anche il relativo regime impugnatorio
“.

Avv. Emanuele Nati
.

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