Estinzione anticipata dei finanziamenti da parte dei consumatori e sentenza Lexitor: la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’art. 125-sexies del TUB e precisa che a tutti i contratti (compresi quelli precedenti al 25 luglio 2021) si applica la medesima disciplina dei rimborsi, che comprendono, pro-quota, sia i costi recurring che quelli up-front (Corte Cost. n. 263 del 22 dicembre 2022).

Estinzione anticipata dei finanziamenti da parte dei consumatori e sentenza Lexitor: la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l’art. 125-sexies del TUB e precisa che a tutti i contratti (compresi quelli precedenti al 25 luglio 2021) si applica la medesima disciplina dei rimborsi, che comprendono, pro-quota, sia i costi recurring che quelli up-front (Corte Cost. n. 263 del 22 dicembre 2022).

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Sul tema della Sentenza Lexitor è intervenuta – da ultimo – anche la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

L’art. 125 sexies TUB modificato dall’art. 11-octies, co. 2 del DL. n. 73 del 2021 (convertito in legge n. 106 del 2021) e la sentenza Lexitor

La pronuncia riguarda l’art. 125-sexies TUB, nella versione modificata dall’art. 11-octies, co. 2 del DL. n. 73 del 2021 (convertito in legge n. 106 del 2021), che limitava di fatto l’efficacia della sentenza Lexitor sulla base di un discrimine cronologico, disponendo che “l’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti“. 

La Sentenza è di estremo interesse perché ripercorre l’intera vicenda tanto dal punto di vista giurisprudenziale che legislativo e regolamentare.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Torino, secondo il quale l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario aveva dato attuazione all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 23 aprile 2008 n. 2008/48/CE. Rilevava il Tribunale che tale disposizione, prima dell’intervento della Corte di giustizia con la sentenza Lexitor, era stata interpretata nel nostro ordinamento nel senso che il consumatore potesse ripetere i soli costi dipendenti dalla durata del contratto (i cosiddetti costi recurring) non maturati al momento del rimborso del capitale e che tale ricostruzione era stata condivisa dalla normativa secondaria della Banca d’Italia.

Per converso, la citata sentenza della Corte di giustizia ha poi interpretato l’art. 16 della direttiva 2008/48/CE in senso «più favorevole al consumatore», in quanto considera la durata residua del contratto solo ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve riguardare «il costo totale del credito» e non solo i costi recurring.

Secondo il Tribunale di Torino, il legislatore avrebbe, di seguito, «reagito» alla sentenza della Corte di giustizia «con un emendamento contenuto nella legge di conversione […] del decreto legge Sostegni-bis», che ha recepito il principio espresso dalla sentenza Lexitor, ma ne ha limitato «l’efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all’entrata in vigore della legge (25 luglio 2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante – e quindi la ripetibilità dei soli costi [recurring] non maturati – per i contratti anteriori al 25 luglio 2021».

La motivazione della Corte Costituzionale è piuttosto articolata:

1 – con riferimento all’art. 3 Cost. ed al principio di uguaglianza, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione “per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza della censura concernente la violazione dell’art. 3 Cost. Il rimettente si è, in effetti, limitato a lamentare una differenza di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021, senza spiegare le ragioni che renderebbero tale differenza contrastante con il parametro costituzionale“.

2 – nel merito, la Corte Costituzionale ha riconosciuto le questioni fondate, nei seguenti termini. In primo luogo, ha rilevato che “secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell’ambito della stessa pronuncia… Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l’efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena”.

3 – Inoltre, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia (“completamento prescrittivo della norma primaria“), rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l’intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia. La norma oggetto dell’odierna censura si colloca, dunque, dentro questa cornice, con la particolarità che, nel caso in esame, è una disposizione primaria successiva a integrare il contenuto normativo di una disposizione primaria precedente mediante il rinvio a norme di rango secondario.

4 – La Corte osserva anche l’impossibilità – dopo l’intervento legislativo del 2021 – di accedere a una interpretazione conforme al diritto dell’Unione, come interpretato nella sentenza Lexitor, del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta in vigore per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, in ragione dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito. 

5 – si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l’impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor. Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.

6 – Ne discende che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l’art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell’originaria formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall’ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.).

7 – posto che la precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant’è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo la Corte Costituzionale, il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall’art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte.

8 – La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.

9 – Al contempo, il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor.

10 – Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le norme corrispondono sul piano sostanziale.

11 – Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1.


In definitiva, l’effetto della sentenza della Corte Costituzionale è quello di ripristinare la retroattività della sentenza Lexitor, che la normativa di attuazione aveva escluso, creando un doppio binario per i rimborsi a seguito dell’estinzione anticipata dei finanziamenti.

La giurisprudenza dell’ABF sulla sentenza Lexitor

Si tratta di una conclusione largamente condivisibile ed in linea, peraltro, con le pronunce dell’ABF precedenti all’ultima modifica dell’art. 125-sexies TUB dichiarata illegittima, secondo cui “Poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno Decisione N. 26525 del 17 dicembre 2019 Pag. 6/13 valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva. Infatti l’art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci. Come dire: sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento (a sua volta sovrapponibile al testo dell’art.5 punto 6 della legge polacca relativa al credito ai consumatori, laddove si adopera la locuzione “nella misura dei costi corrispondenti al periodo di durata residua del contratto”), utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l’art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.)” (Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 26525 del 17 dicembre 2019).

La Circolare di Banca d’Italia del 4 dicembre 2019 sulla sentenza Lexitor

Se l’approdo della Corte Costituzionale deve essere condiviso, il percorso motivazionale desta alcune perplessità, nella misura in cui sembra attribuire alla normativa secondaria emanata da Banca d’Italia l’effetto decisivo di non consentire l’interpretazione costituzionalmente orientata ed in linea con la sentenza Lexitor del nuovo testo dell’art. 15-sexies del TUB.

Questo passaggio, a mio avviso, non è del tutto convincente, poiché l’effetto di discostarsi dalla sentenza Lexitor e di creare un dopio binario per la disciplina dei rimborsi conseguenti all’estinzione anticipata dei finanziamenti è il risultato della volontà (giudicata costituzionalmente illegittima) del Legislatore e non certo un effetto della normativa secondaria emanata da Banca d’Italia.

Invero, quest’ultima mai avrebbe potuto emanare la normativa secondaria e attuativa in contrasto con le fonti normative primarie e con quanto previsto dal TUB.

Al contrario, già con la Circolare della Banca d’Italia del 4 dicembre 2019, i soggetti vigilati sono stati di fatto obbligati ad adeguarsi alla sentenza Lexitor.

Infatti, in relazione ai criteri di rimborso da osservare per i nuovi contratti, la Banca d’Italia aveva già concluso che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, “dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte“.

Inoltre, in relazione all’estinzione anticipata di finanziamenti già in essere, la Banca d’Italia aveva affermato che “gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, esclude le imposte“.

Dunque, almeno a partire dalla Circolare sopra menzionata, la Banca d’Italia aveva già valorizzato l’efficacia della sentenza Lexitor in relazione ai contratti già in essere, fornendo un’interpretazione della normativa regolamentare emanata ad essa conforme, ma successivamente sconfessata dal Legislatore.

Avv. Emanuele Nati

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