Certificazione Verde Covid- 19: il DPCM del 17 giugno 2021 detta le regole per la verifica del green pass in occasione di cerimonie ed eventi

Certificazione Verde Covid- 19: il DPCM del 17 giugno 2021 detta le regole per la verifica del green pass in occasione di cerimonie ed eventi

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione di quanto disposto dal decreto riaperture (art. 9, comma 10, del decreto legge n. 52/2021 – vedi: Decreto riaperture: le linee guida per la ripresa delle attività di ristorazione e cerimonie.) ha firmato il tanto atteso Decreto che definisce le modalità di rilascio e di verifica delle Certificazioni verdi digitali COVID-19.

Il nuovo DPCM mira, tra l’altro, a realizzare le condizioni di interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione (previste dal Regolamento UE 2021/953 che – insieme al Regolamento UE 2021/954 applicabile ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell’Unione Europea – definisce le regole comuni direttamente applicabili in tutti gli stati membri), al fine di facilitare la circolazione delle persone sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Nel provvedimento, inoltre, vengono specificate le modalità di rilascio, il funzionamento e la possibile revoca del green pass per la partecipazione ad eventi pubblici e l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA).

Il DPCM, come chiarito nell’art. 2, disciplina:

  1. La raccolta dei dati che alimenteranno la Piattaforma nazionale digital green certificate (c.d. Piattaforma nazionale -DGC), ovvero il sistema informativo nazionale che verrà utilizzato per il rilascio, la verifica e l’accettazione delle certificazioni Covid-19 valevoli a livello nazionale ed europeo;
  2. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento della suddetta Piattaforma;
  3. I dati che dovranno essere riportati nelle certificazioni verdi ed emesse dalla Piattaforma nazionale – DGC, suddivise in base alle diverse tipologie di certificazioni (ad es. di vaccinazione, di avvenuta guarigione, ecc.);
  4. La struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi e del relativo codice a barre (QR code) che consentirà di verificarne l’autenticità, la validità e l’integrità;
  5. Le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità tra le Certificazioni verdi e la Piattaforma DGC;
  6. Le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità tra la Piattaforma nazionale con le Piattaforme degli altri stati membri dell’Unione Europea, tramite il Gateway europeo;
  7. Le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi;
  8. I soggetti deputati al controllo delle certificazioni verdi e le relative modalità per attuare il controllo stesso;
  9. I tempi di conservazione dei dati personali trattati ai fini dell’emissione e della verifica delle certificazioni;
  10. Le misure che verranno attuate per assicurare la protezione dei suddetti dati personali trattati.

Il Certificato Verde Covid – 19 (digital green certificate) potrà essere scaricato attraverso le applicazioni “Io” oppure “Immuni” ovvero dal fascicolo sanitario elettronico o dal «Sito web dedicato, sia attraverso accesso con identità digitale sia – si legge nel Decreto – con autenticazione a più fattori».

Il Certificato verde potrà, in ogni caso, essere richiesto in alternativa a medici e farmacisti o gli altri «operatori autorizzati» che lo scaricheranno attraverso il sistema «Tessera sanitaria».

Inoltre, lo stesso Decreto prevede che verrà messo a disposizione degli utenti il portale della Piattaforma-DGC (dgc.gov.it – già operativo) contenente informazioni e Faq inerenti all’emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle Certificazioni verdi, oltre che la messa a disposizione del numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della Salute e il call center di Immuni (800.91.24.91).

Per verificare i green pass sarà disponibile una apposita app che leggerà il «Qr code» sul telefono o nella versione cartacea stampata.

Per quanto concerne i soggetti deputati alla verifica dei geen pass, l’art. 13 del DPCM contiene un elenco molto più dettagliato rispetto a quanto prevedeva la prima bozza del provvedimento:

Art. 13 Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC.

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati

a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d)  il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, i loro visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica;

4. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta del verificatore, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità

5. l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al precedente articolo è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35“.

Il testo conferma, dunque, le riflessioni che avevamo già sottoposto all’attenzione dei lettori sulla necessità che i gestori delle attività relative all’organizzazione delle cerimonie e degli eventi ad esse conseguenti si dotassero di un sistema per controllare le certificazioni verdi, potendo in caso contrario essere severamente sanzionati, anche con la chiusura dell’attività ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del Decreto Riaperture.

Per quanto attiene ai profili relativi al trattamento di dati personali, l’art. 13 del DPCM opportunamente prevede che “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.

Ciò consente di semplificare notevolmente le attività di controllo da parte dei soggetti preposti, tra i quali quelli indicati nell’art. 13, co. 2, lettere da “b”, “c” e “d” e cioé:

“b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d)  il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”.

Tuttavia, l’aver precisato che l’attività di verifica delle certificazioni verdi non costituisce trattamento di dati personali, non esonera del tutto i soggetti appena indicati dall’approntare un sistema di garanzie dei partecipanti agli eventi conforme a quanto prescritto dal GDPR.

Infatti, deve essere ricordato che – ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 del Decreto Legge del 18 maggio 2021, n. 65 (che disciplina, specificatamente, la riapertura dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 con la quale sono state definitivamente adottate le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come da ultimo integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico – i soggetti organizzatori degli eventi sono tenuti a conservare i dati dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

La conservazione dei dati (es. nome, cognome e recapito telefonico) costituisce indubbiamente un trattamento di dati personali e, dunque, è soggetto a tutte le disposizioni del GDPR.

Infatti, non può essere ritenuto corretto estendere per analogia a casi diversi la disposizione dell’art. 13 del DPCM che prevede che l’attività di verifica delle certificazioni verdi non costituisce trattamento (“raccolta”) di dati personali.

Pertanto, se non interverranno ulteriori disposizioni di semplificazione, i soggetti tenuti alla conservazione dell’elenco dei partecipanti agli eventi, dovranno quantomeno rendere agli interessati l’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR, mentre non sarà richiesto l’acquisizione del consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari all’espletamento di tale finalità.

Da ultimo, deve essere rilevato che il quadro normativo appare ancora fluido.

Infatti, alcune Regioni, su impulso degli operatori di settore, hanno proposto anche l’inserimento di un’autocertificazione per la partecipazione a eventi, cerimonie e feste.

Di questo si sarebbe dovuto discutere nella Conferenza Stato -Regioni del 17 giugno 2021, che tuttavia, non ha ritenuto di affrontare la questione in attesa di ulteriori provvedimenti del Governo.

Peraltro, il Ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha chiarito, in vista dell’incontro con i governatori, che: «Servirà comunque il documento di un vaccino o un tampone effettuato, perché l’autocertificazione fatta in casa non può andar bene».

Avv. Sonia Arena                                                                         Avv. Emanuele Nati

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