La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14422 del 25 maggio 2021, ha ribadito un principio ormai consolidato in tema di ripartizione dell’onere della prova relativa alla sofferenza morale patita dai parenti prossimi della vittima di un evento delittuoso (nel caso in esame rientrante nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.), affermando che spetta al convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Nel caso in esame, la proprietaria di un ristorante, condannata – sia nel primo che nel secondo grado di giudizio – al pagamento in favore dei genitori della vittima del risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del figlio, che aveva perso la vita a causa della rovinosa caduta di una statua di legno, impugnava la decisione della Corte d’Appello affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo la ristoratrice deduceva la violazione dell’articolo 2051 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto che la statua avrebbe avuto piena efficienza causale nella determinazione dell’evento delittuoso, oltre che per contraddittorietà della motivazione, violazione dell’articolo 2697 c.c.; erronea interpretazione dei mezzi di prova ed erronea graduazione della responsabilità nel verificarsi dell’evento in violazione degli articoli 2048 e 1226 c.c.
La ricorrente eccepiva, in primo luogo, l’assenza di collegamento eziologico tra l’evento mortale e il bene in custodia, ritenendo che fosse onere del danneggiato fornire la prova del rapporto eziologico con il manufatto e che le risultanze processuali avrebbero dimostrato che il piccolo aveva posto in essere una condotta imprevedibile, arrampicandosi o, comunque, sollecitando la statua in legno e facendola cadere.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva, inoltre, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 1226 c.c., l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva ricompreso, nella voce del danno non patrimoniale, anche una serie di pregiudizi non richiesti con l’originario atto di citazione.
La ricorrente riteneva, in particolare, che gravava sul danneggiato l’onere di dimostrare gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla ristoratrice, ritenendo infondati entrambi i motivi di gravame.
In particolare, il primo motivo è stato ritenuto infondato in quanto, pur prendendo le mosse dal principio secondo cui incombe sul danneggiato la prova del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l’evento dannoso, non considera che la Corte ha evidenziato che la statua presentava una “propensione in avanti” e una precaria collocazione, confermata dall’esistenza di piccoli vassoi in polistirolo “per assestarne l’equilibrio”, evidentemente del tutto inadeguati per consistenza e dimensioni, in confronto alla significativa altezza e al rilevante peso del manufatto. Tali elementi dimostrano implicitamente, secondo il giudice di appello, l’efficienza causale della res.
Il secondo motivo è stato anch’esso ritenuto infondato in quanto, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sezioni Unite n. 26972 del 2008) “la prova del danno può essere fornita anche con presunzioni semplici, riferita agli elementi fattuali dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio. E tale profilo è stato espressamente evidenziato dalla Corte, con riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di quattro anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell’intangibilità della sfera degli affetti, dell’età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale”.
Infatti, secondo i giudici di Piazza Cavour, la Corte territoriale ha correttamente applicato del principio secondo cui “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex articolo 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima … è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018 e da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 25843 del 13/11/2020).
Avv. Sonia Arena