Decreto riaperture: le linee guida per la ripresa delle attività di ristorazione e cerimonie.

Decreto riaperture: le linee guida per la ripresa delle attività di ristorazione e cerimonie.

Condividi
Tempo di lettura:18 Minuti, 19 Secondi

Il Ministero della Salute, con l’Ordinanza emanata in data 29 maggio 2021 (sopra allegata), ai fini della ripresa delle attività di cui all’art. 9 del Decreto Legge del 18 maggio 2021, n. 65 (che disciplina, specificatamente, la riapertura dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) ha definitivamente adottato le tanto attese «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come da ultimo integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico.

In particolare, come ben noto, il citato art. 9 del D.L. n. 65/2021 dispone testualmente che:”1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021″.

Pertanto, dal prossimo 15 giugno – in zona gialla – saranno possibili, pure al chiuso, esclusivamente le feste e i ricevimenti:

1 – successivi a cerimonie civili o religiose;

2 – tramite l’impiego della “certificazione verde”.

Mentre restano ancora sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

La normativa risulta, pertanto, molto stringente in questo senso, escludendo tutti gli altri tipi di festeggiamenti (ad esempio feste di compleanno, 18esimi), in quanto non espressamente menzionati.

Depone per questa interpretazione rigorosa anche l’art. art. 16. (Disposizioni di coordinamento) che dispone: “1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio2020, n. 35. 2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

In particolare, il menzionato provvedimento attuativo (DPCM del 2 marzo 2021) dispone, all’art. 16: (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere) che “1.  Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

2.  Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

3.  Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

In pratica, mentre prima il DPCM 2-3-2021 vietava tutte le feste “ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”, adesso l’art. 9 DL 65/2021 è intervenuto consentendo solo le feste conseguenti alle cerimonie, ma senza rimuovere il divieto generale per le feste, tanto quelle all’aperto che al chiuso, che rimangono dunque sospese sino al 31 luglio 2021.

In particolare, in virtù del protocollo adottato, i ristoratori ed in generale le strutture ed organizzatori di eventi dovranno attenersi alle seguenti indicazioni, come dettagliate nelle Linee guida:

  1. predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
  2.  definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
  3.  potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C;
  4. dovranno obbligatoriamente essere resi disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
  5. occorrerà adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
  6.  raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. Sarà comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione previste;
  7. in tali attività, tuttavia, non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
  8. in tutti gli esercizi sarà necessario: – disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale; – tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione; – i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; – favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere; – al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare pulizia e disinfezione delle superfici;
  9. negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione (estendibile ad almeno 2 metri);
  10.  privilegiare laddove possibile l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
  11.  per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti (estendibile ad almeno 2 metri), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
  12.  È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo;
  13.  E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;
  14. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, dovranno essere favorite la modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo;
  15. sono consentite anche le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le indicazioni previste nel protocollo (ad es.: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza).

Per quanto attiene alle cerimonie, ovvero ai banchetti organizzati nell’ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi, sono state adottate le seguenti indicazioni integrative rispetto a quelle sopra dettagliate.

In particolare, gli operatori di tale settore dovranno necessariamente:

  • definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
  •  predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento;
  • mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni;
  • riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;
  • se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
  • disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione;
  • laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
  •  assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo;
  • utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti;
  • è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet;
  • per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, oltre alle indicazioni contenute nella scheda specifica a tali eventi, devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  • è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;
  • nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Per quanto riguarda la certificazione COVID-19 (c.d. “certificazione verde” o “green pass” di cui dovranno essere muniti i partecipanti alle feste consentite, l’art. 9 del Decreto Legge n. 65/2021 rinvia espressamente all’art. 9 del Decreto Legge 22/04/2021, n. 52 (Certificazioni verdi COVID-19) il quale, al secondo comma, dispone che “Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2“.

Come poi espressamente precisato e disposto dall’art. 14 Decreto Legge del 18 maggio 2021, le suddette certificazioni verdi COVID-19, avranno le seguenti validità:

1. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale;

2. La certificazione verde COVID-19 rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

3. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, informato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Tale certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge del 18 maggio 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciato a seguito di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i suddetti test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione, potranno richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Le certificazioni verdi COVID-19, ad oggi e fino all’attuazione del decreto legge del 22 aprile 2021, possono essere rilasciate dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, e devono assicurare la completezza degli elementi come indicati nell’allegato 1 del predetto decreto.

Infine, non vi è ancora alcun tipo di precisazione in riferimento alla figura del Referente Unico Covid o “Covid Manager” che, pur non essendo menzionato nelle linee guida recentemente adottate e stando alle precedenti indiscrezioni, si sarebbe dovuto occupare di garantire il rispetto del protocollo anti-contagio, proprio a cominciare dalla verifica del rispetto del distanziamento sociale.

Si tratterebbe di un referente ‘ad hoc’ con il precipuo compito/onere di verificare il rispetto di documenti, autorizzazioni e normative riguardo il coronavirus oltre che l’obbligo di far rispettare i protocolli di settore.

Ad oggi, la figura del Covid Manager è prevista nell’organizzazione di matrimoni e cerimonie dalle norme tecniche UNI/PdR 106:2021 (ratificate dall’UNI il 11/5/21).

Negli eventi organizzati per il festeggiamento dei matrimoni la UNI/PdR 106:2021 prevede, infatti, l’individuazione di una Covid Unit o di un Covid Manager che operano con specifica delega da parte dei “clienti” e dei vari fornitori e professionisti impiegati nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento, impartendo direttive vincolanti per lo svolgimento in sicurezza del matrimonio. Ovviamente il Covid Manager si accerterà che i festeggiamenti per il matrimonio avvengano in accordo con quanto previsto dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” emanate dalla Conferenza permanente Stato Regioni.

Quello che, a nostro avviso, sarà estremamente rischioso è di organizzare gli eventi lasciando alla sola responsabilità dei singoli invitati di portare con sé la certificazione verde COVID-19, da esibire in caso di controlli delle Forze dell’Ordine.

Infatti, non deve essere dimenticato che la prescrizione della certificazione verde è assistita da un impianto sanzionatorio in grado di incidere pesantemente sugli organizzatori dell’evento, sino ad arrivare alla chiusura temporanea dell’attività.

In particolare, l’art. 15 del D.L. n. 65/2021 dispone che: “1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020“.

A sua volta, il richiamato art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 19 del 2020 prevede che:

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento … è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.

Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi, tra le lettere richiamate dall’art. 4, co. 2 DL 19/2020 vengono senza dubbio in rilievo le seguenti:

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all’ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attività sia di confezionamento che di trasporto, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

Dunque, quando l’evento successivo alla cerimonia sia organizzato in uno dei luoghi richiamati dalle lettere sopra richiamate, il mancato rispetto delle norme relative alle certificazioni verdi COVID da parte dei partecipanti all’evento potrebbe provocare la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività.

Ciò costituisce un importante motivo per cui gli organizzatori dovrebbero farsi parte diligente per mettere in campo un sistema di controllo degli accessi finalizzato ad evitare che gli invitati possano partecipare all’evento senza essere muniti della certificazione verde COVID-19.

Ad ogni modo, la formulazione delle norme lascia adito a numerose problematiche e, dunque, le conclusioni cui si è giunti potranno essere riviste alla luce delle prassi che si consolideranno e di eventuali ulteriori chiarimenti che potranno essere diffusi.

Avv. Sonia Arena                                                                  Avv. Emanuele Nati

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *