Spetta al Giudice di merito valutare le ragioni di dissenso del genitore in ordine al rimborso delle spese straordinarie per i figli non previamente concordate

Spetta al Giudice di merito valutare le ragioni di dissenso del genitore in ordine al rimborso delle spese straordinarie per i figli non previamente concordate

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Suscita particolare interesse la ordinanza n. 5059 del 24 febbraio 2021 della Suprema Corte di Cassazione se non altro perché è intervenuta su un argomento troppo spesso controverso innanzi al Giudice di merito, quale la ripartizione delle spese straordinarie per i figli tra i genitori separati.

Il caso riguarda il ricorso proposto da un padre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha visto soccombere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ex coniuge, a fronte del mancato pagamento delle spese straordinarie poste a carico del marito in sede di separazione personale.

A dire del ricorrente, il Giudice di merito avrebbe errato nella sua decisione poiché sarebbe spettato alla ex moglie dimostrare la sussistenza delle condizioni che rendevano le spese straordinarie rimborsabili per ragioni di necessità ed urgenza, in assenza di preventiva concertazione tra le parti.

Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo infondato in virtù di un principio più volte enunciato e secondo il quale non è configurabile a carico del coniuge affidatario l’obbligo di informare l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia espresso tempestivamente e con motivi validi il proprio dissenso.

A tal riguardo, precisa la Corte di Cassazione, è il Giudice di merito a dover eseguire una valutazione circa la sussistenza o meno dei motivi di dissenso. È il Giudice, dunque, che dovrà verificare la rispondenza delle spese, per le quali è invocato il rimborso, all’interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione della entità delle stesse rispetto alla utilità per il figlio ed alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

Va da sé  che se in costanza di matrimonio i figli frequentano scuole private o centri sportivi di un certo rilievo, il Giudice potrà argomentare con apprezzamento di fatto in ordine alla infondatezza o meno delle ragioni di dissenso e della effettività delle spese sostenute, tenendo in considerazione sia le precedenti abitudini della famiglia che le condizioni economiche dei genitori prima e dopo la separazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto ampiamente argomentata la decisione assunta dalla Corte territoriale, per cui è risultato acclarato che il ricorrente non avesse fino ad allora mai mostrato alcun dissenso ad assumere quelle decisioni in favore dei figli, il che ha reso legittima la pretesa creditoria della ex moglie, con conseguente rigetto del ricorso.

Avv. Francesca Muscarello

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