Con la ordinanza n. 1785 del 28 gennaio 2021, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di addebito della separazione coniugale.
La vicenda riguarda il ricorso proposto dalla moglie avverso la sentenza della Corte di Appello che, nel confermare la decisione del giudice di prime cure, ha addebitato alla moglie la separazione dal marito, per essersi allontanata dalla casa coniugale.
Secondo la ricorrente, con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello avrebbe violato il principio affermato in sede di legittimità, secondo il quale il coniuge che richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione imputata e l’intollerabilità della convivenza, gravando sull’altra parte l’onere della prova della giusta causa.
Il motivo di impugnazione così come articolato è stato ritenuto inammissibile ex art. 360 bis cpc n. 1, atteso che la Corte di Appello ha deciso la questione attenendosi ai principi di diritto ormai consolidati dalla Corte di Cassazione, per cui il volontario abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione. Pertanto, in mancanza di elementi che provano come l’allontanamento dal tetto familiare sia dipeso dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile (cfr. sent. n. 12241/2020), il Giudice non potrà fare altro che addebitare la separazione al coniuge che lascia la casa coniugale.
In tutta evidenza, sarà il coniuge che subisce la richiesta di addebito da parte dell’altro e dover dimostrare la giusta causa dell’allontanamento, restando, invece, in capo al richiedente l’addebito soltanto l’onere di provare l’abbandono della casa familiare ad opera dell’altro.
Quanto al dedotto mancato accertamento della Corte d’Appello circa la irreversibilità del comportamento, in considerazione del fatto che la ricorrente aveva lasciato ai figli i recapiti telefonici per poter essere contattata in qualsiasi momento, il motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto la circostanza non è decisiva al punto da poter cambiare nel merito la addebitabilità della separazione.
Avv. Francesca Muscarello