L’EX coniuge economicamente più debole ha diritto all’assegno divorzile quando ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare

L’EX coniuge economicamente più debole ha diritto all’assegno divorzile quando ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare

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Con la Ordinanza n. 11202 dell’11 giugno 2020, la Cassazione rimarca il principio espresso dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018, secondo cui la sussistenza del diritto all’assegno divorzile va valutata in base ad un criterio composito che tenga conto anche del contributo dato dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio familiare in ragione della durata del matrimonio.

La vicenda riguarda il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva respinto la domanda di attribuzione dell’assegno di divorzio da parte della ex moglie, ritenendo che la richiedente non ne avesse diritto, in quanto non aveva provato la propria non autosufficienza economica svolgendo la stessa un’attività lavorativa in nero.

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato innanzi alla Corte d’Appello, ritenendo che il Giudice aveva deciso avendo riguardo unicamente al parametro della autosufficienza economica dell’appellante, senza estendere il giudizio alla funzione compensativa-perequativa.

E’ stato così ribadito che il Giudice di merito deve tenere conto del contributo dato dal coniuge alla conduzione della vita familiare anche con il lavoro domestico, magari rinunciando ad una posizione lavorativa per occuparsi della famiglia.

Tale criterio così individuato dalla Suprema Corte ha lo scopo di valorizzare l’impegno ed i sacrifici da parte del coniuge più debole nel corso della vita coniugale, e ciò anche in considerazione della durata del matrimonio.

I Giudici di Piazza Cavour ancora una volta rafforzano la posizione dell’ex coniuge economicamente più debole, che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio personale, ma anche alla ricchezza dell’altro, quando ciò è avvenuto sulla base di decisioni comuni e di scelte libere e responsabili che hanno inciso sul profilo economico e patrimoniale di ciascuno di essi anche dopo la fine de vincolo matrimoniale.

Avv. Francesca Muscarello

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