Il lavoratore che subisce un infortunio per causa violenta e in occasione di lavoro, ha sempre diritto alle prestazioni assicurative dell’Inail, anche in caso di colpa dello stesso. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1227 cod. civ., se la condotta colposa del danneggiato ha concorso a provocare il danno, il risarcimento in sede civile deve essere ridotto in base alla percentuale di responsabilità addebitata. Tuttavia, non si può parlare di concorso di colpa quando il datore di lavoro abbia adottato disposizioni illegali e contrarie alle regole di prudenza.
Questi principi sono stati ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, nell’ordinanza n. 8988 del 15 maggio 2020 che ha ritenuto esclusa, in caso di infortunio sul lavoro la sussistenza di un concorso di colpa del lavoratore quando il datore di lavoro non abbia adottato le prescritte misure di sicurezza o anche nel caso sia stato lui ad impartire l’ordine nell’esecuzione puntale del quale si sia verificato l’infortunio (Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 2020 n. 4619) o ancora quando non abbia fornito al lavoratore infortunato una adeguata formazione e informazione sui rischi lavorativi (Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679). In questi casi, la condotta imprudente del lavoratore si configura come mera occasione dell’infortunio divenendo quindi giuridicamente irrilevante.
Il datore di lavoro ha il preciso obbligo, infatti, di adottare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità e la salute dei lavoratori e nello specifico le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dettate per tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti conseguenti una sua disattenzione, ma anche da quelli derivanti da imperizia, negligenza ed imprudenza di quest’ultimo.(Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 2016, n. 24798). In sostanza, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio, sia quando omette di adottare tutte le misure protettive necessarie, sia quando non accerta e vigila sull’effettivo uso di queste da parte del lavoratore dipendente (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 5493 del 2006 e n. 1949 del 2009). Pertanto, l’inadempimento dell’obbligo di protezione da parte del datore è motivo di esclusione del concorso di colpa, anche in presenza di un comportamento incauto del dipendente.
Avv. Aida De Luca