Quesito n. 22 del 26 maggio 2020 – Rientro dall’estero per motivi di lavoro COVID 19

Quesito n. 22 del 26 maggio 2020 – Rientro dall’estero per motivi di lavoro COVID 19

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Salve, le chiedo come usufruire delle eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario per chi rientra per motivi di lavoro dopo il 3 giugno in Italia da paesi extraeuropei non aderenti a Schengen.

Nello specifico servono documenti dall’azienda per provare l’urgenza ?

Cordiali saluti

RISPOSTA

Gentile Signore,

dal 3 giugno saranno liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  • Andorra, Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni.

Dal 3 al 15 giugno agli spostamenti da e per Stati diversi rispetto a quelli sopra elencati continuano ad applicarsi le stesse regole che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti da e per l’estero. Infatti fino al 2 giugno, chiunque entra o rientra in Italia dall’estero deve trascorrere un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o in un’altra dimora scelta dall’interessato o, in mancanza, determinata dalla Protezione civile regionale.

Vi sono però eccezioni a questa regola e quindi l’obbligo di isolamento fiduciario non si applica a:

  • equipaggio di mezzi di trasporto;
  • personale viaggiante;
  • chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);
  • personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie;
  • lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;
  • personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 72 ore (3 giorni), che, in presenza di valide motivazioni, possono essere prorogate fino a 120 ore (5 giorni);
  • movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
  • funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati;
  • alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;
  • breve permanenza in Italia (72 ore, prorogabili per motivate ragioni fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
  • transito aeroportuale;
  • transito di durata non superiore alle 24 ore (prorogabili eccezionalmente fino a 36 ore totali) per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).

Dal 3 giugno, come le ho ho già scritto prima, oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applicherà più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Tuttavia, se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario.

Se rientra in uno dei casi suindicati per usufruire dell’esenzione (le ho sottolineato le fattispecie in cui potrebbe rientrare il suo caso) dovrà compilare l’autodichiarazione che le allego barrando l’opzione corretta e per essere più sicuri potrebbe farsi fare una dichiarazione dell’azienda in cui vengono specificati i motivi del suo viaggio.

Cordiali saluti.

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