Decreto Rilancio – Le principali misure di sostegno al reddito dei cittadini e di varie categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi e l’assicurazione dei crediti commerciali

Decreto Rilancio – Le principali misure di sostegno al reddito dei cittadini e di varie categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi e l’assicurazione dei crediti commerciali

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Il Decreto Rilancio prevede significative misure di sostegno diretto o indiretto al reddito. Di seguito elenchiamo le principali, rinviando alla consultazione del testo integrale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – D.L. 19 maggio 2020, n. 34) un esame più analitico.

Incremento del fondo per il sostegno alle locazioni

Al fine di ridurre l’impatto economico connesso al diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, il Decreto Rilancio, all’art. 29, ha previsto, per l’anno 2020, un incremento di 140 milioni di euro della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui erogazione verrà effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti già previsti ed indicati dall’articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del D.L. n.18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Al precipuo fine di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, è stato previsto dall’art. 30, per un periodo di tre mesi (maggio, giugno e luglio 2020), una riduzione degli oneri delle bollette elettriche relative alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

L’intervento normativo, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di:

  1. azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione, nonchè
  2. rideterminare le tariffe di rete e gli oneri generali per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Giova ricordare che la c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime componenti non sono oggetto di tale disposizione allo scopo di non creare distorsioni tra il mercato libero e i clienti forniti nel servizio di maggiore tutela.

Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali.

Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese nonché prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, il Decreto Rilancio è intervenuto – con l’art. 34 – per consentire in via temporanea la stipula dei contratti di collocamento dei Buoni postali, per via telefonica nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

In particolare, la disposizione in commento prevede che fino al termine del periodo di emergenza, i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purchè il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, custodita dal proponente.

Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento dovrà essere, in ogni caso, trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto.

Il cliente, inoltre, potrà usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, il cui termine – precisa la norma – decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta.

Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore potrà usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

Inoltre, è stato previsto che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 saranno esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Tale disposizione è volta a contemperare l’esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all’uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali.

La norma, pertanto, vuole assicurare maggiori risorse per il sostegno, tra l’altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale.

Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Tale disposizione è stata inserita, innanzitutto, al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19.

È stata, infatti, prevista, in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2.000,00 milioni di euro, concessa da SACE S.p.A.

Inoltre, è previsto che sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle suddette garanzie venga accordata di diritto la garanzia dello Stato – esplicita, incondizionata ed irrevocabile – a prima richiesta e senza regresso.

Ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi saranno, poi, stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tuttavia, l’efficacia della garanzia sarà subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Per la gestione del fondo è stata autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE, alimentato, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE per le attività svolte inerenti alla suddetta garanzia e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito della approvazione del bilancio.

Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

Con l’ art. 44 è stato incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km.

Tax credit vacanze

Il Decreto Rilancio è intervenuto introducendo delle misure anche a sostegno del turismo e della cultura.

In particolare, l’art. 176 prevede un “bonus vacanze” in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, spendibile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per servizi in ambito turistico (ovvero offerte dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast) in Italia.

Il suddetto credito, potrà essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare.

È attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.

La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Sono prescritte – a pena di decadenza – le seguenti condizioni per la riconoscibilità del credito:

  1. le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto riconosciuto ai nuclei familiari verrà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

L’art. 215 prevede misure a sostegno dei soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, i quali possono richiedere un di ristoro per il periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo dell’abbonamento ed in ragione misure governative.

Per ottenere il suddetto ristoro dovranno ricorrere le seguenti condizioni:

  1. i soggetti interessati devono possedere un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;
  2. essi dovranno dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, i predetto titolo di viaggio.

Al fine di procedere alla richiesta di ristoro, gli aventi diritto dovranno comunicare al vettore il ricorrere delle condizioni prescritte, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio e la predetta autocertificazione.

Il vettore dovrà procedere al ristoro entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, mediante una delle seguenti modalità:

  1. emissione di un voucher di importo pari all’ammontare dell’abbonamento (o titolo di viaggio), da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  2. prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

Avv. Sonia Arena

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