Decreto Rilancio – Le misure specifiche a sostegno dell’Agricoltura

Decreto Rilancio – Le misure specifiche a sostegno dell’Agricoltura

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Le Misure specifiche per l’agricoltura contenute nel Decreto Rilancio  

Nel profluvio di ridondanti e variegate norme contenute nel Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), quelle che dovrebbero andare a beneficio del settore agricolo, appaiono francamente limitate.

Beninteso, intendiamo riferirci alle misure specificamente previste per il settore, poiché anche le imprese agricole possono – ovviamente – fruire dei benefici concessi alla generalità degli operatori economici dal Decreto a prescindere dal settore di appartenenza (es. credito d’imposta per i canoni di locazione, agevolazioni fiscali, indennità una tantum, misure per l’organizzazione del lavoro, ecc.).

Va premesso che il comparto viene da un’annata non certamente positiva.

L’ISTAT ha infatti stimato che nel 2019 la produzione dell’agricoltura si sia ridotta dell’1,3% in volume, che il valore aggiunto lordo ai prezzi di base è sceso del 2,7% e le unità di lavoro sono diminuite dello 0,1%.

Proprio per queto motivo, sarebbe stato particolarmente importante agire con tempestività.

Invece, le norme che istituiscono i vari Fondi per gli aiuti demandano ad ulteriori provvedimenti Ministeriali la loro concreta attuazione, ritardando ulteriormente l’efficacia delle misure.

Il Decreto Rilancio ha previsto:

– all’art. 222 (già art. 213 nella bozza circolata la settimana precedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), l’istituzione di un fondo, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020 (nella bozza erano 450), finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.  Il Decreto, tuttavia, non dice nulla sui contenuti e gli indirizzi concreti del Fondo, poiché è previsto che i relativi criteri e le modalità di attuazione del Fondo siano stabiliti “con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo”. La dotazione del Fondo potrà essere utilizzata per interventi mirati, con aiuti diretti in de minimis o nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

– dalla versione finale del Decreto è scomparso l’art. 214 della Bozza che prevedeva gli aiuti all’ammasso privato, disponendo l’istituzione di un ulteriore Fondo – nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – con una dotazione di 45 milioni di euro da destinare alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati. L’aiuto, era determinato in ragione delle spese fisse di ammasso e di ogni giorno di immagazzinamento per tonnellata di prodotto, per un periodo minimo di 60 e massimo di 180 giorni, era concesso per latte prodotto in Italia e derivati da latte prodotto in Italia nel periodo emergenziale, a condizione che lo stesso sia liquidato all’impresa agricola nel rispetto nella normativa sulle pratiche sleali. Il Fondo avrebbe potuto essere utilizzato anche per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di carne bovina e suina.

– anche le misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino previste dall’art. 215 della Bozza sono state eliminate dal Decreto. In questo caso, anziché istituire un nuovo fondo, era stata incrementata di 5 milioni di euro la dotazione di un fondo già esistente (quello di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole) e ciò avrebbe dovuto avere riflessi positivi sulla tempestività degli aiuti. Erano inoltre previste agevolazioni sui costi sostenuti per istruttorie, pratiche bancarie e interessi su mutui, prestiti o altri strumenti finanziari bancari contratti dalle imprese entro la data di presentazione della domanda di aiuto da parte delle imprese di allevamento degli ovini, con la finalità di garantire liquidità per tutta la fase produttiva. 

– è stato invece mantenuto con sostanziali modifiche l’art. 216 della Bozza – art. 223 nel testo definitivo – che prevede norme per il contenimento della produzione ed il miglioramento della qualità nel settore vitivinicolo, con lo stanziamento dell’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% (era il 20% nella Bozza) rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima. Anche in questo caso, le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole saranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall’approvazione del Decreto. In pratica, esiste il concreto rischio che le aziende orientino la produzione in funzione degli aiuti previsti, magari scoprendo solamente troppo tardi di essere esclusi dai criteri decisi dal Ministero.

 – Dal Decreto è scomparso anche l’art. 217 della Bozza che prevedeva le misure relative all’anticipo PAC, prevedendo sostanzialmente l’equiparazione, per l’anno 2020, della procedura semplificata – che prevede un anticipo pari al 70 per cento – alla procedura ordinaria di anticipo PAC  che, invece, prevede un anticipo pari al 50 per cento. Dunque, per l’anno 2020 l’anticipazione avrebbe dovuto essere corrisposta nella misura del 70% in entrambi i casi. In definitiva, si trattava di una norma che agevolava esclusivamente le imprese che non avevano avuto accesso alla procedura semplificata e che avrebbero avuto diritto all’anticipazione nella misura del 50%.

– all’art. 223 (art. 249 della Bozza) sono previste varie disposizioni in maniera decisamente disordinata e disorganica e con una formulazione che evidenzia il metodo da “assalto all’ultima diligenza” utilizzato dai compilatori. Tra le misure menzionate dall’articolo, si segnalano le seguenti:

  1. aumento dal 50 per cento al 70 per cento della percentuale dell’anticipazione dei pagamenti diretti disposti nell’ambito della PAC;
  2. viene fissata a decorrere dal 1 gennaio 2021 in 30 tonnellate la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP. Tale limite può essere derogato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sino ad una resa massima di uva a ettaro di 40 tonnellate in alcune aree da individuarsi, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni;
  3. scompare la norma destinata a favorire l’emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, che stabiliva un’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento sulle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182;
  4. scompare dal Decreto anche la norma destinata a vietare le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari, al fine di preservare l’immagine, la reputazione e il valore dei prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo. Veniva in particolare vietato:  a) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma “primo prezzo”, ovvero nelle linee commerciali “low cost”; b) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo normalmente praticato (quindi non ridotto per effetto di promozioni o campagne temporalmente limitate) inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti generici (non DOP e IGP) paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane (prezzo di cessione all’ingrosso) per questi prodotti; c) prevedere per le DOP e IGP “da ricorrenza” o comunque che hanno campagne di vendita molto limitate nell’arco dell’anno, una regolamentazione delle promozioni basate sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l’entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo.

Si trattava di una norma tesa alla fissazione dei prezzi di beni venduti in un mercato altamente concorrenziale quale quello alimentare, che avrebbe potuto sortire l’effetto opposto di aggravare la crisi dei consumi dei prodotti di qualità, venduti ad un prezzo che non rispecchia la gravità del momento economico e le diminuite possibilità di spesa dei consumatori.

Nel complesso, il testo definitivo del Decreto sembra meno “generoso” nei confronti del settore Agricolo ed Agroalimentare.

Avv. Emanuele Nati

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