SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA IN MATERIA AMBIENTALE

SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA IN MATERIA AMBIENTALE

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Le Sezioni Unite con ordinanza del 23 aprile 2020 n. 8092, nel chiarire i criteri del riparto di giurisdizione in materia di danno ambientale, hanno ribadito e specificato che la giurisdizione sull’azione promossa da soggetti privati a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia recato un danno personale alla salute o alla proprietà (art. 313 comma 7 del D.Lgs. n. 153/2006) è devoluta al giudice ordinario. Più in particolare, la Suprema Corte ha affermato che, essendo stata richiesta in giudizio dai proprietari di terreni che si trovavano vicino ad un termovalorizzatore autorizzato e controllato dalla P.A. che emetteva sostanze inquinanti la tutela della loro salute e il rispetto della tollerabilità delle immissioni nella loro proprietà, la domanda per conseguire il risarcimento dei danni alla salute, proposta nei confronti della P.A. o dei suoi concessionari, è devoluta al giudice ordinario. Secondo le Sezioni Unite è devoluta alla giurisdizione ordinaria anche la domanda del privato che chiede l’adozione delle misure necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali alla salute e le immissioni intollerabili determinati da un’attività di impresa autorizzata e controllata dalla P.A. (cfr. Cass. civ. S.U. n. 11142 dell’8.5.2017). Infine, secondo le Sezioni Unite, anche qualora l’attività nociva o intollerabile di un’impresa la cui attività sia conforme ai provvedimenti autorizzativi della P.A., la quale non può affievolire nè pregiudicare diritti soggettivi fondamentali come il diritto alla salute o diritti reali come quello di proprietà, la giurisidizione spetta sempre al giudice ordinario il quale, in questo caso, provvederà a disapplicare il provvedimento amministrativo imponendo la cessazione o l’adeguamento dell’attività in modo da eliminare le conseguenze nocive o intollerabili in danno dei terzi.

Avv. Aida De Luca

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