Riceviamo e pubblichiamo il contributo dell’Avv. Massimo Perifano* sul Risarcimento del Danno subito da terzo trasportato nell’indennizzo diretto (Cassazione Civile, III sezione, sentenza n. 8386 del 29 aprile 2020)

Riceviamo e pubblichiamo il contributo dell’Avv. Massimo Perifano* sul Risarcimento del Danno subito da terzo trasportato nell’indennizzo diretto (Cassazione Civile, III sezione, sentenza n. 8386 del 29 aprile 2020)

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Il testo dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni 

Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’ articolo 148.

L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’ articolo 145 (…).

L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150

La vicenda e la questione giuridica ad essa sottesa

Nell’estate del 2010 un motociclo, con a bordo due soggetti, percorreva una strada statale nel comune di Perugia quando, improvvisamente, un’autovettura proveniente dalla direzione opposta, rimasta poi non identificata, invadeva la carreggiata altrui; il conducente del motoveicolo, al fine di evitare l’impatto, si vedeva costretto a sterzare bruscamente uscendo però fuori dalla propria corsia di percorrenza e cadendo, unitamente al passeggero, rovinosamente a terra.

Il trasportato del motoveicolo citava in giudizio, ex art. 141 Codice delle Assicurazioni, la Compagnia assuntrice del rischio derivante dalla circolazione di quest’ultimo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all’incidente.

Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano inammissibile la domanda, così come formulata da danneggiato.

La Corte di Cassazione veniva quindi chiamata a stabilire se, nell’ipotesi di sinistro in cui uno dei veicoli non venga identificato, e la responsabilità sia imputabile in via esclusiva a tale veicolo antagonista, il terzo trasportato possa agire, ex art. 141 Codice delle Assicurazioni, nei confronti dell’assicurazione del vettore.

L’interpretazione dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni

Fino a poco tempo dottrina e giurisprudenza erano concordi nel tutelare incondizionatamente il diritto risarcitorio del trasportato, che poteva sempre essere risarcito dalla Compagnia assicurativa del mezzo su cui viaggiava, “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”; il dato letterale su cui tale interpretazione si poggiava era contenuto nell’inciso, previsto dal primo comma della norma, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Si era quindi creata una sorta di presunzione di responsabilità iuris et de iure della Compagnia del vettore, una responsabilità oggettiva in cui la nozione di caso fortuito, prevista dal primo comma della norma, andava intesa come comprensiva di casi naturali imprevedibili, escludendo quindi le condotte umane. 

La nuova interpretazione dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni e i principi di diritto evincibili dalla sentenza in commento

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, dando seguito ad una recente pronuncia (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019), ha invece stabilito che nella nozione di caso fortuito debba essere inclusa anche una, imprevedibile, condotta umana: il vettore pertanto, affinchè la sua compagnia di assicurazione sia obbligata a risarcire i danni subiti dal terzo trasportato, deve avere una, anche minima, responsabilità nella causazione del sinistro.

In tal caso l’assicuratore dovrà integralmente risarcire il terzo trasportato, salvo ovviamente rivalersi nei confronti dell’effettivo responsabile, in tutto, o pro quota, sulla base dell’effettiva responsabilità.

Nell’ipotesi in cui la responsabilità dell’incidente sia invece imputabile, in via esclusiva, al veicolo antagonista, il terzo trasportato potrà rivolgere le proprie richieste risarcitorie alla compagnia assuntrice del rischio di tale veicolo oppure, nel caso in cui esso rimanga non identificato, come nel caso sotteso alla sentenza in commento, nei confronti dell’impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

I principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento sono quindi così riassumibili:

  • “qualora uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non sia identificato, e ad esso sia imputabile, in via esclusiva, la responsabilità dell’accaduto, il terzo trasportato dovrà rivolgersi esclusivamente all’impresa designata dal Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”;
  • “l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore, prevista dall’art. 141 Codice delle Assicurazioni, è esperibile esclusivamente a condizione che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche soltanto presunta, del conducente del veicolo sul quale il terzo trasportato viaggiava”.

In seguito al nuovo orientamento nell’interpretazione dell’art. 141 Codice delle assicurazioni, come deve agire il terzo trasportato ?

  1. il sinistro è stato causato per colpa esclusiva del veicolo antagonista:
  2. nel caso in cui esso sia identificato, e sia coperto da un’assicurazione per la r.c.a., ogni richiesta risarcitoria dovrà essere avanzata nei confronti della Compagnia assuntrice del rischio per tale mezzo;
  • nel caso in cui esso rimanga non identificato, oppure nel caso in cui seppur identificato non sia privo di assicurazione per la r.c.a., ogni richiesta risarcitoria dovrà essere avanzata nei confronti dell’impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 283 e ss. Codice delle assicurazioni;
  • presenza di un concorso di colpa nella verificazione del sinistro:
  • il terzo trasportato può richiedere alla Compagnia assicurativa del mezzo su cui viaggiava l’integrale risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro. Sarà poi onere della Compagna che avrà liquidato tutti i danni sofferti dal terzo trasportato rivalersi nei confronti dell’effettivo responsabile in tutto, o pro quota, sulla base dell’effettiva responsabilità.

Avv. Massimo Perifano

*Componente della Commissione di Diritto Assicurativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

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