Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile perché tardiva l’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale proposta dal condomino oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 1137 c.c., facendolo decorrere dal rilascio dell’avviso di giacenza della raccomandata con la quale è stato comunicato al condomino assente il relativo verbale.
Il Caso: l’impugnazione della delibera assembleare da parte del Condomino assente in assemblea, al quale è stato inviato il relativo verbale a mezzo lettera raccomandata
Pubblichiamo una interessante sentenza, depositata in un caso patrocinato vittoriosamente dallo studio, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, perché tardiva l’impugnazione proposta avverso la delibera dell’assemblea di un super-condominio.
Come noto, il termine previsto dalla legge per impugnare le delibere delle assemblee condominiali è disciplinato dall’art. 1137, co. 2 c.c., che dispone: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti“.
Il problema riguarda l’individuazione del momento in cui decorre il termine di 30 giorni quando la comunicazione della delibera viene fatta ai condomini che sono stati assenti in assemblea tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, che non viene consegnata a mani del destinatario, perché assente.
In tal caso, l’operatore postale immette in cassetta il cosiddetto avviso di giacenza della raccomandata, con il quale il destinatario può recarsi all’ufficio postale per ritirare la copia del verbale di assemblea che gli è stato comunicato dall’amministrazione condominiale.
Nel caso di specie, l’attrice aveva ricevuto l’immissione in cassetta dell’avviso di giacenza il 9 ottobre 2020, ma aveva ritirato la raccomandata alla posta solamente il successivo 26 ottobre 2020, senza dimostrare che il ritardo nel ritiro della corrispondenza fosse dovuto ad un giustificato ed incolpevole motivo.
L’impugnazione era stata proposta con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2020, mentre l’istanza di mediazione era stata depositata in data 16 novembre 2020 e comunicata al condominio il successivo 19 novembre 2020.
Lo studio, per conto del Condominio, ha positivamente eccepito la tardività dell’impugnazione, facendo leva sul consolidato indirizzo della giurisprudenza di legitimità secondo cui in questi casi il termine previsto dall’art. 1137, co. 2 c.c. decorre dal rilascio dell’avviso di giacenza da parte dell’operatore postale, in applicazione della presunzione di conoscenza prevista per le dichiarazioni a carattere recettizio dall’art. 1335 c.c., secondo cui “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia“.
L’attrice, al contrario, ha sostenuto che il termine dovesse farsi decorrere dal 10° giorno successivo all’immissione in cassetta dell’avviso di giacenza, in analogia a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della L. n. 890 del 1982 per le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari.
Tale norma, prevede che: “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente“.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione sollevata dallo studio per conto del condominio.
La giurisprudenza largamente maggioritaria fa decorrere il termine di impugnazione dall’immissione in cassetta dell’avviso di giacenza della raccomandata, in applicazione della presunzione di conoscenza degli atti recettizi di cui all’art. 1335 c.c.
Come anticipato, sul computo del termine di impugnazione ex art. 1137 c.c., la giurisprudenza largamente maggioritaria fa applicazione della presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. e ritiene, pertanto, che il termine per l’impugnazione della deliberazione decorra dal momento in cui la raccomandata contenente la copia del verbale giunga all’indirizzo del destinatario.
In caso di assenza dello stesso, tale momento coincide con quello in cui l’opepratore postale immette in cassetta l’avviso di giacenza della raccomandata.
Va sottolineato che la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. non è assoluta.
Infatti, il destinatario potrà sempre dimostrare di essere stato incolpevolmente impossibilitato ad avere notizia della comunicazione ricevuta, senza limitazioni di sorte.
In definitiva, il combinato disposto degli artt. 1335 e 1137 c.c. prevede un sistema equilibrato, in cui il condominio si dovrà attivare tempestivamente per ritirare la comunicazione del verbale di assemblea alla quale non abbia partecipato evitando di incorrere in decadenze.
Tuttavia, nel caso in cui dimostri di essersi trovato incolpevolmente nell’impossibilità di ritirare la raccomandata (si pensi, ad esempio, ad un lungo ricovero ospedaliero), la presunzione di conoscenza non troverà applicazione ed il termine di 30 giorni, dunque, non decorrerà, impedendo ogni decadenza per l’impugnazione della delibera.
Questi principi sono di gran lunga prevalenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, al quale il Tribunale di Roma con la sentenza in commento ha aderito, “ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., ove la comunicazione del verbale assembleare al condomino, assente all’adunanza, sia stata data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la stessa deve aversi per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, alla stregua dell’art. 1335 c.c., al momento del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (e quindi indipendentemente dal momento in cui la missiva viene ritirata), salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la detta conoscenza (cfr. Cass. Sez. L, 06/12/2017, n. 29237; Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396; Cass. Sez. 2, 03/11/2016, n. 22311; Cass. Sez. 6 – 2, 27/09/2013, n. 22240)” (Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-10-2018, n. 24399).
L’orientamento minoritario e la sua critica
L’orientamento minoritario poggia su una sola sentenza della Suprema Corte (Cass. 14.12.2016, n. 25791), secondo cui “Ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all’adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso – quale quello di giacenza – di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell’atto indirizzatogli“.
Si tratta di una pronuncia che nella giurisprudenza di legittimità è rimasta isolata e che è stata addirittura superata da quella successiva sopra richiamata.
Infatti, come rilevato dal Tribunale di Roma, tale indirizzo “risulta invece del tutto isolato e analiticamente confutato dal consolidato orientamento sopra richiamato (si rinvia, in particolare, a Cass. 06/10/2017, n. 23396)“.
La critica che viene fatta all’indirizzo minoritario (solo in apparenza di maggior garanzia per il condomino assente, come si vedrà in seguito) è di non tenere in considerazione la circostanza che l’art. 1335 c.c. ammette la prova contraria relativa all’impossibilità incolpevole di ritirare la corrispondenza da parte del destinatario, valorizzando così la possibilità di dimostrare caso per caso che il termine di decadenza non può ritenersi inutilmente decorso.
Tale questione, a ben vedere, era già stata risolta dalla Suprema Corte negli anni ’90 del secolo scorso, quando è stato chiarito che “Per ritenere sussistente, secondo l’art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale e non già con il momento in cui fu consegnata. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1335 citata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., per la disparità di trattamento che la norma, come sopra interpretata, creerebbe fra i destinatari di atti unilaterali recettizi, anche di rilevante interesse economico – giuridico rispetto ai destinatari degli atti giudiziari, notificati a mezzo posta, è manifestamente infondata, trattandosi di situazioni non omogenee e consentendo, comunque, l’art. 1335 citato di superare la presunzione di conoscenza del destinatario dell’atto, ove quest’ultimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia“. (Cass. civ., Sez. III, 23/09/1996, n. 8399)
Al contrario, applicando la disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, la “notificazione” del verbale dell’assemblea condominiale si perfezionerebbe comunque il decimo giorno successivo a quello della spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso di notificazione, anche nel caso in cui il destinatario desse dimostrazione di essere stato incolpevolmente impossibilitato a ritirarlo.
Paradossalmente, quindi, le giuste preoccupazioni di tutela del destinatario alla base della giurisprudenza minoritaria sono meglio valorizzate dall’applicazione della disciplina prevista dall’art. 1335 c.c., così come rilevato dall’orientamento giurisprudenziale del tutto prevalente.
Avv. Emanuele Nati