Nel caso di estinzione per prescrizione del reato presupposto va comunque accertata l’eventuale responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001
Il fatto
Una società ricorre in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Perugia che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del proprio legale rappresentante in relazione ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, commi 1 e 2 e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137, comma 5 perche’ estinti per prescrizione e, in applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2011, articolo 12, comma 2, lettera d), rideterminando la sanzione amministrativa nei confronti della società ricorrente.
L’errore della sentenza della corte territoriale consisterebbe nell’aver dichiarato la prescrizione del reato contravvenzionale ascritto all’imputato del reato presupposto, giungendo a condannare la società senza tuttavia procedere – in via incidentale – all’accertamento – anche in via incidentale – del reato presupposto.
La condanna, infatti, si sarebbe limitata ad un mero giudizio di non manifesta insussistenza del reato, avendo omesso la motivazione di effettiva esistenza dei reati presupposti.
La motivazione della Suprema Corte
La Corte ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo esame innanzi alla Corte d’appello di Firenze.
La motivazione rispecchia il consolidato orientamento secondo cui “in tema di responsabilita’ degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 8, comma 1, lettera b), deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilita’ amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, pero’, non puo’ prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Erocos S.r.l., Rv. 273399 – 01; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255369; Sentenza n. 28210 del 2020 del 18/09/2020, Formica Ambiente, non mass, Sentenza n. 28210 del 2020 del 18/09/2020, Fiorillo, non mass.)“.
Ne consegue che la condanna dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 richiede una motivazione autonoma sugli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa dell’ente, che non può limitarsi alla mera presa d’atto dell’insussistenza ictu oculi di una causa di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p.
E ciò a maggior ragione perché la motivazione deve avere indagare anche l’eventuale sussistenza dell’interesse e/o del vantaggio conseguito dall’ente in conseguenza del reato presupposto, del tutto omesso nel caso di specie.
Avv. Emanuele Nati