“Vorrei impugnare un’assemblea condominiale per irregolarità con le deleghe, nello specifico deleganti che hanno votato assieme ai delegati e persone senza diritto non delegate presenti e votanti“
Risposta:
I vizi nell’esercizio del voto e delle deleghe si riverberano sulla delibera.
Da questo punto di vista, la circostanza che il proprietario di una unità immobiliare abbia votato per questo immobile e abbia delegato un terzo per una diversa unità immobiliare sempre di sua proprietà non rappresenta un vizio, perché la possibilità di delegare in tal caso non incontra limiti, visto che la delega ha ad oggetto una autonoma unità immobiliare.
Ovviamente, sarebbe stato diverso se l’unico proprietario avesse espresso il proprio voto per entrambre le unità immobiliari, insieme al delegato. In questo caso, infatti, il voto per il secondo immobile sarebbe stato contato due volte (delegante e delegato) e ci sarebbe stato un evidente vizio nella delibera.
Invece, per quanto attiene agli altri elementi segnalati, il fatto che un proprietario abbia votato anche per due diverse unità immobiliari di terzi condomini assenti pur essendo privo di delega, rappresenta un vizio della delibera.
Nel caso specifico che mi è stato sottoposto, si tratta anche di un vizio che ha inciso effettivamente sulla delibera, alterando il quorum deliberativo.
Il problema è di fornire la prova del fatto che non fossero presenti due condomini e che non vi fosse delega scritta (come richiesto dal’art. 67 Disp. Att. C.c.), poiché dal contenuto del verbale non si evince.
Infatti, la giurisprudenza prevalente esclude la possibilità di utilizzare la prova testimoniale e, dunque, la possibilità di scalfire efficacemente il contenuto del verbale appare incerta.
Infine, con riferimento all’ultima delle Sue segnalazioni, è vero che nelle delibere a maggioranza è necessario indicare i nomi dei condomini favorevoli, contrari o astenuti (oppure solo dei contrari o astenuti, purché sia possibile ricavare indirettamente chi siano i favorevoli o viceversa).
L’impossibilità di ricostruire le maggioranze che hanno votato è un ulteriore vizio della delibera.
Tuttavia, la deliberazione su questo punto è stata negativa e non positiva e, dunque, l’eventuale annullamento del deliberato sul punto non avrebbe l’effetto di cambiare la decisione presa dall’assemblea.
In conclusione, sulla base delle informazioni che mi ha fornito, ci sono dei margini per impugnare la delibera, ma dovrà valutare il suo concreto interesse per intentare questa strada.
Tenga presente che per lei il termine per notificare l’atto di citazione scadrà il trentesimo giorno dalla data dell’assemblea, perché era presente alla delibera.
Invece, per gli assenti il termine di 30 giorni decorrerà da quando hanno ricevuto il verbale.
Eventualmente, se avete richieste concrete da avanzare nei confronti del condominio, potrete far precedere la causa in Tribunale da una procedura di mediazione stragiudiziale, che avrebbe costi minori, ma andrebbe intrapresa negli stessi termini sopra evidenziati.
Eventualmente, lo Studio potrà fornire gratuitamente un preventivo per tali attività.
Cordiali saluti