Testamento olografo: ai fini dell’accertamento dell’incapacità del de cuius il giudice è tenuto ad ammettere la CTU richiesta dalle parti (Cass. Civ., Ordinanza 19 febbraio 2021 n. 4518).

Testamento olografo: ai fini dell’accertamento dell’incapacità del de cuius il giudice è tenuto ad ammettere la CTU richiesta dalle parti (Cass. Civ., Ordinanza 19 febbraio 2021 n. 4518).

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La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 4518/2021 – chiamata a pronunciarsi in tema di impugnazione di testamento olografo – ha affermato che seppur l’ammissione della consulenza tecnica (c.d. CTU) costituisca esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, tuttavia, essa può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito. In tali casi, il giudice non può negare la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

Come precisato dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento, infatti, il giudice non può “da un lato, negare ingresso all’istanza di consulenza tecnica e, dall’altro, ritenere al contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare”. Ciò vale soprattutto quando oggetto dell’accertamento sono elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento di indagine più efficiente, come nel caso della capacità d’intendere e di volere di una persona al momento in cui ha redatto il proprio testamento.

In tali ipotesi, dunque, il giudice è tenuto ad ammettere la CTU richiesta da una delle parti.

All’origine della controversia vi è l’impugnazione di un testamento pubblico con cui una signora, istituita erede con un testamento olografo, contestava la capacità di intendere e di volere della de cuius nel momento in cui la stessa redigeva un testamento pubblico posteriore con cui revocava il precedente atto e istituiva erede un’altra signora.

All’esito dei primi due gradi di giudizio veniva rigettata la domanda di parte attrice in quanto veniva negato che al momento di redigere l’atto la de cuius fosse incapace di intendere e volere.

In particolare, il giudice di primo grado osservava che da alcune delle deposizioni acquisite era emerso che la de cuius, al momento della formazione del testamento pubblico, era capace di intendere e di volere. A tali dichiarazioni, ritenute particolarmente attendibili e qualificate per la loro provenienza (fra cui il notaio che aveva ricevuto il testamento pubblico e il medico di fiducia della de cuius), bisognava riconoscere una valenza probatoria maggiore rispetto alle dichiarazioni di segno contrario rese dai testimoni offerti dall’attrice.

Avverso la sentenza d’appello veniva proposto in Cassazione dall’erede del primo testamento. In particolare, la ricorrente, con il terzo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in quanto nonostante l’attrice avesse tempestivamente richiesto la nomina di un consulente tecnico medico legale, reiterando la richiesta nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale, non aveva assunto alcuna decisione al riguardo.

Anche la Corte d’Appello, investita con apposito motivo di gravame, non prendeva in considerazione la richiesta, impedendo di fatto all’appellante di fornire la prova dello stato di incapacità della defunta al momento della redazione del testamento.

Accogliendo tale motivo di gravame gli Ermellini, richiamando un ormai consolidato principio di diritto, hanno precisato che “l’ammissione della consulenza tecnica costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito; ciò non toglie, però, che il giudice non possa, da un lato, negare ingresso all’istanza di consulenza tecnica e, dall’altro, ritenere nel contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti invece, provare, “specie quando oggetto dell’accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d’indagine e la parte si trovi, se non nell’impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione” (Cass. n. 87/2003).

I Giudici di piazza Cavour precisano altresì che mentre la capacità di testare è la regola e si presume (ai sensi dell’art. 591 c.c., comma 1) l’incapacità costituisce l’eccezione: da ciò ne deriva che la prova dell’incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l’abbia dedotta (Cass., n.4499/1986) e può essere provata con qualunque mezzo consentito dal nostro ordinamento giuridico (Cass. n. 26873/2019).

Infine, la Suprema Corte rileva altresì che la consulenza tecnica, in materia di incapacità del testatore, è senz’altro uno strumento efficiente d’indagine idoneo a permettere all’attore di assolvere al proprio onere probatorio.

Pertanto, la Corte ritiene che, sotto questo profilo, la Corte d’Appello sia incorsa nella violazione della norma sull’onere probatorio, allorchè ha ritenuto “indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare”.

Avv. Sonia Arena

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