Non ha diritto all’assegno divorzile la ex moglie che rinuncia a cercare lavoro

Non ha diritto all’assegno divorzile la ex moglie che rinuncia a cercare lavoro

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Con motivazioni ineccepibili rese nella sentenza 2653 del 4 febbraio 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la statuizione con la quale la Corte di Appello di Torino ha revocato l’assegno di divorzio stabilito dal Giudice di prime cure in favore della ricorrente ed a carico dell’ex coniuge.

A fondamento dei motivi del ricorso la ricorrente ha lamentato la presunta contraddittorietà della motivazione del Giudice di secondo grado, reo, a suo dire, di non aver tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonché della impossibilità di reperire una nuova occupazione a causa dell’età (46 anni) e del fatto di essersi allontanata dal mondo del lavoro da ormai 20 anni circa.

Gli Ermellini hanno ritenuto infondati e/o inammissibili tutti i motivi del ricorso.

In primo luogo e contraddicendo le deduzioni della ricorrente, secondo i Giudici di legittimità, la Corte Territoriale ha appurato come il tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio non fosse affatto elevato, tanto che la stessa ricorrente non lo ha smentito in corso di causa.

Quanto alla età, la Corte di Cassazione ha confermato le precedenti statuizioni espresse in proposito dai giudici di merito, ponendo in rilievo come la ricorrente godesse di un buono stato di salute e che non soffrisse di particolari patologie tali da impedirle di lavorare.

Sul punto, la Suprema Corte ha posto in rilievo l’atteggiamento rinunciatario della ex moglie nel cercare una occupazione e ciò discende dal fatto che nel motivare la propria richiesta, la ricorrente ha dedotto che un eventuale lavoro non le avrebbe comunque garantito idonei mezzi di sostentamento. Il che vale a significare che sarebbe stato inutile provarci!

Da ultimo, ma non per importanza, i Giudici di legittimità, nel ribadire un principio di diritto precedentemente espresso (cfr. Ord. n. 22604/2020), hanno confermato le conclusioni cui era giunta la Corte Territoriale quanto alla relazione more uxorio intrattenuta dalla ricorrente, connotata da continuità e stabilità e che le fa perdere il diritto all’assegno divorzile.

Di fronte a tali motivazioni, non si può che condividere la reiezione del ricorso e la conseguente condanna alle spese di lite.

Avv. Francesca Muscarello

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