Ha diritto al risarcimento del danno morale l’ex che non riceve il contributo per il mantenimento dei figli

Ha diritto al risarcimento del danno morale l’ex che non riceve il contributo per il mantenimento dei figli

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Giova segnalare la Sentenza n. 4677/2021 della VI Sezione Penale con la quale i Giudici della Suprema Corte hanno ravvisato un profilo risarcitorio correlato al danno morale, derivante dalla condotta illecita dell’ex coniuge dovuta alla omessa corresponsione del contributo di mantenimento dei figli.

La vicenda riguarda il ricorso proposto da un padre avverso la decisione della Corte di Appello di Brescia per aver ritenuto configurabile il reato ex art. 570 bis cp, che si fonda sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio, a fronte del mancato versamento di questi dell’assegno per il mantenimento dei figli.

Secondo il ricorrente, il Giudice di secondo grado non avrebbe svolto una attenta verifica con riguardo ad una serie di versamenti dallo stesso eseguiti in favore della ex coniuge, seppur in misura parziale, a causa di una temporanea difficoltà economica.

Sul punto gli Ermellini hanno ribadito un importante principio di diritto, secondo il quale il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio non si fonda sulla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, bensì sulla mancata corresponsione delle somme stabilite dal Giudice civile, per cui, il soggetto obbligato non è legittimato, in assenza di un provvedimento giudiziale, ad operarne una diminuzione.

Di conseguenza, l’oggetto del precetto penalmente rilevante è proprio l’importo stabilito a titolo di mantenimento.

Quanto al profilo risarcitorio, la Suprema Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa alla ex moglie, legittimata, dunque, a costituirsi parte civile per ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla condotta illecita del ricorrente, consistita nella omessa corresponsione delle somme stabilite in sede civile e di cui il coniuge affidatario è creditore.

I Giudici di Piazza Cavour hanno, pertanto, ritenuto valide le statuizioni della Corte d’Appello di Brescia in ordine alla insussistenza dei presupposti per invocare la tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cp, e ciò per via della condotta illecita reiterata da parte del ricorrente che non rende applicabile la speciale causa di non punibilità.

Avv. Francesca Muscarello

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