Le novità in tema di distribuzione assicurativa introdotte dal D.Lgs. n. 187/2020 nel Codice delle Assicurazioni

Le novità in tema di distribuzione assicurativa introdotte dal D.Lgs. n. 187/2020 nel Codice delle Assicurazioni

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Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2020, n. 187 ha introdotto nel Codice delle Assicurazioni alcune significative novità in tema di distribuzione assicurativa, contribuendo a chiarire e perfezionare il recepimento interno della relativa normativa Comunitaria.

La nozione di distribuzione assicurativa

In particolare, è stato modificato l’art. 106 del Codice, tanto con riferimento alla nozione di distribuzione assicurativa che a quella di distribuzione riassicurativa.

Quanto alla prima (distribuzione assicurativa), il nuovo articolo 106, co. 1 prevede che “Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi“.

Rispetto al vecchio testo (che disponeva: “L’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso“), viene precisato il concetto di consulenza, richiamando la definizione datane dall’articolo 1 del Codice.

Esso prevede che per consulenza in materia assicurativa si intenda “l’attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione“.

E’ dunque evidente che non rientra nel concetto di consulenza – e, dunque, di distribuzione assicurativa – la mera illustrazione al cliente delle caratteristiche di una polizza o di un prodotto assicurativo qualora essa non sia “personalizzata” e cioé calibrata sulle esigenze del cliente. In tal caso, infatti, non potrebbe essere nemmeno integrato il concetto di “raccomandazione”, quale suggerimento personalizzato al cliente che abbia manifestato al distributore le proprie necessità.

Viene, inoltre, abbandonato il riferimento al concetto di assistenza, in quanto eccessivamente generico e, dunque, potenzialmente foriero di dubbi e incertezze sulla portata da attribuire alla norma.

Quanto alla distribuzione riassicurativa, l’art. 6, co. 2 del Codice – rispetto al vecchio testo sopra riportato – le attribuisce autonoma rilevanza, prevedendo che “Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione“.

Il contenuto rimane speculare a quello della distribuzione assicurativa, salvo che per l’aspetto relativo ai cosiddetti siti comparatori di polizze su internet che sono escluse, gioco forza, dalla nozione di distribuzione riassicurativa non sussistendo per la riassicurazione problematiche di tutela del contraente debole o del consumatore.

La vendita abbinata di polizze e prodotti non assicurativi

Anche le regole in tema di vendita abbinata dei contratti assicurativi sono state modifcate, mediante la modificazione dell’art. 120-quinquies del Codice, il cui attuale testo dispone che:

1.   Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

2.  Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall’accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

3.  Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all’articolo 1, comma 5, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all’articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all’articolo 126-decies del testo unico bancario.

4.  Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

5.  Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS, con riferimento all’attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall’assicurazione indipendentemente dal fatto che l’accessorietà afferisca all’assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall’assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.

6.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.

7.  Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili”.

Le principali novità rispetto al vecchio testo dell’art. 120-quinquies del Codice sono:

  • al comma 1, viene previsto sempre l’obbligo di fornire una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente, mentre il vecchio testo prevedeva tale obbligo solamente “Nel caso in cui il contraente abbia optato per l’acquisto separato“. Si tratta di una opportuna modificazione, perché questi elementi potrebbero essere proprio quelli che orientano il contraente nella decisione tra acquisto separato o abbinato.
  • al comma 4, con la soppressione della parola “più” si obbligano i distributori ad informare i contraenti sui motivi per i quali il prodotto assicurativo è ritenuto indicato a soddisfare le loro richieste o esigenze.
  • al comma 5 viene opportunamente precisato che i poteri di intervento dell’IVASS riguardano tanto il caso in cui il rapporto di accessorietà nella vendita abbinata sia riferito all’assicurazione, quanto a quello opposto in cui l’accessorietà si riferisca al servizio o prodotto diverso dall’assicurazione.

Novità in tema di regole di comportamento, conflitti di interesse e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza del prodotto assicurativo

Vengono introdotte significative novità in tema di regole di comportamento, conflitti di interesse e pubblicità dei prodotti assicurativi.

Per quanto concerne le regole di comportamento, il nuovo testo dell’art. 183, co. 1 del Codice non si limita a richiamare i doveri dei distributori con reiferimento alla fase dell’esecuzione del contratto, ma ne estende l’applicabilità anche alla precedente fase precontrattuale dell’offerta dei contratti stessi.

Il nuovo art. 183, co. 1, infatti dispone che:

Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese devono:

a)  comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

[b)  acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;] – Lettera abrogata dall’ art. 1, comma 29, lett. b), D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

c)  organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;

d)  realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati“.

Per effetto di tale rinvio si applicano alle informazioni e comunicazioni pubblicitarie anche i primi due commi del’art. 182 del Codice che prevedono:

1.  La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.

2.  I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari“.

A seguito delle rilevanti modificazioni apportate, il testo attuale dell’art. 119-bis del Codice delle Assicurazioni relativo alle regole di comportamento ed ai conflitti di interesse è il seguente:

1.  I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.

2.  Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182.

3.  L’IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.

4.  I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.

5.   Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

6.   Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi:
a)   mantengono e applicano presìdi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presìdi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;b)  adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

7.   Quando i presìdi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell’articolo 120-ter.

8.   I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità dell’operazione secondo soglie e per tipologie di contratti individuati dall’IVASS con regolamento.

9.  L’IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo“.

Infine, per quanto attiene alla valutazione di adeguatezza ed appropriatezza del prodotto assicurativo, viene eliminato dal comma 7 dell’art. 121-septies (secondo cui “Se il contraente non fornisce le informazioni di cui al comma 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacità dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso“) il riferimento alle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Pertanto, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione saranno obbligati ad informare il contraente dell’impossibilità di effettuare tale valutazione solamente nel caso in cui non vengano dichiarate dal cliente le “informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto“, ma non anche nel caso in cui il cliente non fornisca “le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio“.

La risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa

Infine, per quanto attiene alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, viene introdotto nel Codice il nuovo art. 187.1, che prevede:

“1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all’articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

2.   Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela.

3.  Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento.

4.  Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336″.

Il sistema di strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie così delineato affianca ai collaudati strumenti della mediazione civile e commerciale e della negoziazione assistita tra avvocati quello dell’istituendo Arbitro per le controversie assicurative.

Viene espressamente previsto che il ricorso al nuovo Organo non pregiudica quello ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento.

Inoltre, viene modificato l’art. 3, comma 1 del DL 132/2014, prevedendo che il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita.

In pratica, la condizione di procedibilità per i giudizi relativi alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti si dovrà considerare avverata anche laddove l’attore abbia preventivamente esperito il tentativo di risoluzione stragiudizioale della controversia avvalendosi dell’istituendo Arbitro per le contrroversie assicurative, anziché del procedimento di negoziazione assistita.

Anche se non è stato introdotto un esplicito riferimento all’art. 187.1 del Codice nell’art. 5, co. 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010 in tema di condizione della procedibilità dell’esperimento della mediazione civile e commerciale per le controversie relative ai contratti assicurativi (che tuttora richiama l’art. 187-ter del Codice, ora abrogato dal D.Lgs. n. 187/2020), si deve ritenere che il ricorso all’Arbitro per le controversie assicurative possa comunque sostituire il tentativo di mediazione anche ai fini della procediblità della domanda giudiziale, in virtù del disposto del comma 3 sopra richiamato, secondo cui “… il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162…”, trattandosi, evidentemente, di un errore di coordinamento da parte del Legislatore.

Nuovi obblighi di iscrizione dei collaboratori nella Sezione E del RUI per i soggetti già iscritti nella Sezione E e nella Sezione F

La nuova normativa ha modificato l’art. 109 del Codice della Assicureazioni, ampliando il novero dei soggetti tenuti all’iscrizione nella Sezione E del RUI. Infatti, il vecchio testo dell’articolo 109 gravava di tale obbligo solamente gli intermediari che collaboravano con i soggetti iscritti nelle sezioni a), b) e d), mentre la nuova formulazione estende tale obbligo anche a quelli iscritti nelle sezioni e) ed f).

In pratica, sono stati inclusi nel novero dei soggetti da iscrivere alla Sezione E anche gli addetti all’intermediazione che svolgono attività al di fuori dei locali dove operano gli stessi intermediari già iscritti alla Sezione E e gli intermediari a titolo accessorio iscritti alla Sezione F del RUI.

Gli obblighi degli intermediari a titolo accessorio in materia di formazione ed aggiornamento professionale e la responsabilità per l’attività dei collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI

Vi sono novità anche per quanto riguarda gli intermediari a titolo accessorio.

Infatti, l’art. 109-bis del Codice è stato modificato con l’inserimento dei nuovi commi 2 e 3, che prevedono:

2.  Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera f), l’intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall’IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione.

3.  L’intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all’articolo 117. L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l’intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall’articolo 118, comma 1. Si applica altresì la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 119.”

Dunque, graveranno anche sugli intermediari a titolo accessorio gli obblighi di formazione professionale che l’IVASS provvederà a definire in via regolamentare.

Inoltre, per effetto del richiamo all’art. 119, comma 3, anche gli intermediari a titolo accessorio risponderanno dell’operato dei soggetti che collaborano con essi iscritti nella Sezione E del RUI, diventando quindi responsabili dell’attività di intermediazione assicurativa da essi svolta.

Nuovi requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche nelle Sezioni A e B del RUI

Tra i requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche nelle Sezioni A e B del RUI viene introdotta nel nuovo testo dell’art. 110, co. 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni la possibilità di fruire della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 166 del codice penale per i soggetti già condannati, mentre il comma 2 sostituisce la prova valutativa per gli intermediari con una vera e propria prova di idoneità, con una opportuna precisazione lessicale.

Obblighi di aggiornamento professionale per i dipendenti delle imprese, i produttori diretti ed i relativi collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI.

Le modifiche introdotte all’articolo 111 del Codice delle Assicurazioni riguardano l’obbligo per i produttori diretti, per i dipendenti delle imprese e per i relativi collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI non solo di essere in possesso di un’adeguata formazione in rapporto ai prodotti intermediati ed all’attività complessivamente svoltas, ma anche di ricevere un adeguato aggiornamento professionale. Tale risultato viene assicurato attraverso l’inserimento della previsione della necessità dell’aggiornamento nei commi 2 e 4 dell’articolo 111.

Requisiti di professionalità ed onorabilità dei responsabili dell’attività di intermediazione iscritti alla Sezione D del RUI

All’articolo 112 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell’ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall’IVASS con regolamento».

Il nuovo testo dell’art. 112 del Codice, dunque, prevede opportunamente che i responsabili dell’attività di intermediazione iscritti alla Sezione D del RUI siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità che saranno individuati in via regolamentare dall’IVASS.

La possibilità di procedere alla cancellazione dell’intermediario dal RUI anche nelle more del procedimento sanzionatorio o in corso di istruttoria.

Relativamente alla cancellazione dal RUI, è stato abrogato l’art. 119, co. 3 del Codice delle Assicurazioni, che prevedeva che “Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo“. Pertanto, gli intermediari possono incorrere nella cancellazione dal RUI anche se il procedimento sanzionatorio a loro carico non sia concluso e persino quando esso non sia nemmeno iniziato, ma siano ancora in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio di un procedimento sanzionatorio. Si tratta di una norma discutibile e da applicare con cautela e limitatamente ai casi di violazioni di maggiore gravità.

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