Le domande risarcitorie da parte dei lavoratori collocati in Cassa Integrazione in deroga causa Covid.

Le domande risarcitorie da parte dei lavoratori collocati in Cassa Integrazione in deroga causa Covid.

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Come è noto, in questi mesi il Governo ha consentito agli imprenditori di fruire della Cassa Integrazione previa semplice notifica alle associazioni sindacali, e dunque in assenza dell’accordo sul numero dei dipendenti da collocare in CIG e sulla loro turnazione.

Stessa cosa è accaduta per le aziende più piccole, o operanti in settori in cui la Cassa Integrazione non era proprio prevista.

Liberi dai cosiddetti “lacci e lacciuoli”, i datori di lavoro hanno gestito la collocazione in Cassa Integrazione esclusivamente secondo le proprie esigenze produttive.

Vi è stato un periodo di lockdown in cui della Cassa hanno fruito quasi tutti, e la successiva e graduale riapertura in cui nessuna turnazione era obbligatoria per legge.

Quasi nessuno ha rilevato, almeno fino ad ora, che nessuna norma esonerava il datore di lavoro da responsabilità in caso di scelte lesive dei diritti dei lavoratori, benchè assunte in un periodo di emergenza pandemica.

Potrà essere capitato (per usare un eufemismo) che alcuni lavoratori siano stati chiamati al lavoro prima e più di altri, o addirittura che qualcuno non sia mai stato collocato in Cassa Integrazione ed altri sempre.

Se si unisce questa “libertà” – apparentemente – concessa dalla legge con il contestuale divieto di licenziamento, ci si rende ben conto che tali situazioni di diseguaglianza potrebbero non essere marginali, oltre che non fondate su motivazioni esclusivamente tecnico-produttive o altrimenti oggettive e dimostrabili.

Ebbene, la Cassazione – con la sentenza allegata, riferita naturalmente ad una fattispecie molto risalente nel tempo – ricorda a tutti che il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo al lavoro, anche in regime di Cassa Integrazione.

Il caso di specie riguardava una turnazione eseguita, con mancanza però di impiego di un lavoratore nei periodi in cui tornava in azienda.

A maggior ragione saranno ipotizzabili domande risarcitorie da parte di lavoratori collocati in Cassa Integrazione in via prevalente od esclusiva rispetto ai loro colleghi, e ciò sia per la diminuzione reddituale che per il danno all’immagine e alla propria professionalità.

Al fine di prevenire questo rischio di futuro contenzioso, ai miei clienti ho consigliato di adottare formalmente criteri di selezione preventivi, fondati su esigenze reali e comprovabili e quanto più possibile ispirati ad una turnazione reale dei lavoratori da collocare in CIG.

Avv. Sandro Campilongo

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