E’ un periodo di grande lavoro nomofilattico per la Sezione Lavoro della Cassazione, con l’intento di riordinare la propria stessa giurisprudenza alla luce delle sentenze a Sezioni Unite già acquisite.
E’ di ieri la sentenza sul litisconsorzio obbligatorio dell’INPS, oggi tocca al procedimento disciplinare, e precisamente a due questioni controverse sul diritto di difesa del lavoratore che in questo caso giungono persino a sovrapporsi.
Prima questione: il datore di lavoro è tenuto a soddisfare la richiesta del dipendente di essere audito personalmente, se pervenuta dopo le sue giustificazioni scritte?
Secondo la Cassazione la risposta è si, purchè la richiesta venga formulata entro il termine a difesa, in questo caso i 5 giorni previsti dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Cosa accade se nel frattempo il datore di lavoro – ricevute immediatamente le giustificazioni scritte – ha già emesso la sanzione disciplinare prima della scadenza dei 5 giorni?
Secondo la Cassazione (superando molteplici precedenti arresti contrari) il datore di lavoro ha la facoltà di pronunciarsi prima dei 5 giorni qualora il lavoratore abbia consumato il proprio diritto di difesa, ad esempio inviando deduzioni scritte.
Tuttavia, se entro i 5 giorni – e dopo essersi difeso per iscritto – il lavoratore invia anche la richiesta di audizione orale questa deve essere soddisfatta, e per l’effetto la sanzione deve essere annullata.
Ovviamente, essa potrà essere nuovamente inflitta ma soltanto dopo aver sentito il lavoratore personalmente e motivando anche in relazione a tali esiti.
I datori di lavoro sono avvertiti: conviene sempre attendere i fatidici 5 giorni, anche qualora il lavoratore invii le proprie difese scritte prima del decorso del termine.
Va da sé che occorre sentirlo personalmente quando lo chieda tempestivamente, anche se dopo l’invio delle difese scritte.
Avv. Sandro Campilongo