Ingiustizia è fatta: l’avvocato che preclude al cliente la facoltà di impugnazione di una sentenza sfavorevole non risponde per danni se non si prova che l’appello avrebbe avuto successo.

Ingiustizia è fatta: l’avvocato che preclude al cliente la facoltà di impugnazione di una sentenza sfavorevole non risponde per danni se non si prova che l’appello avrebbe avuto successo.

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La Cassazione conferma, con la sentenza in esame, lo stato dell’arte in materia di responsabilità professionale dell’avvocato, nel senso che il cliente – per provare il danno – è tenuto alla probatio diabolica dello scenario alternativo che si sarebbe realizzato se l’errore non si fosse verificato.

Ci sono casi in cui la motivazione stessa della sentenza aiuta la parte lesa, ad esempio quando il Giudice attesta che il mancato riconoscimento di un diritto dipende da una omissione dell’avvocato (un classico è il mancato o intempestivo deposito di documenti).

La fattispecie della perdita della facoltà impugnatoria, per quanto frequente, è invece assai ostica in termini di tutela nei confronti dell’avvocato inadempiente.

Infatti, se l’avvocato non informa il cliente della sentenza sfavorevole (o non lo fa tempestivamente) priva il cliente della chance di ottenere in appello quello che gli è stato negato in primo grado, e questo è un danno in re ipsa.

La negazione del risarcimento sulla base delle presupposizione che l’appello avrebbe avuto un verosimile esito negativo, a ben vedere, getta una ulteriore luce sinistra sull’operato del professionista anche in relazione al primo grado.

Infatti, se la causa era così infondata da non meritare una revisione in appello, probabilmente non avrebbe dovuto essere neppure introdotta, e dunque l’avvocato non accettare l’incarico professionale.

In conclusione appare necessario – a parere di chi scrive – superare la logica meramente patrimoniale nei rapporti tra cliente ed avvocato e punire (quando ricorra il caso) anche la semplice lesione dell’obbligo di informazione, riconoscendo quale bene della vita meritevole di tutela il legame fiduciario tra cliente e professionista.

Tutto ciò potrebbe apparire autolesionista se detto da un avvocato, ma in realtà queste riflessioni sono il frutto della preoccupazione rispetto al decadimento della professione forense, che genera un pregiudizio reputazionale (e, indirettamente, anche economico) a tutti gli operatori del diritto.

Avv. Sandro Campilongo

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