Responsabilità del notaio: la successiva sanatoria non rileva se al momento della redazione dell’atto di trasferimento di diritti reali questi erano privi del visto di conformità. – Cass. civ. Sez. II, Sent. 31-07-2020, n. 16519.

Responsabilità del notaio: la successiva sanatoria non rileva se al momento della redazione dell’atto di trasferimento di diritti reali questi erano privi del visto di conformità. – Cass. civ. Sez. II, Sent. 31-07-2020, n. 16519.

Condividi
Tempo di lettura:7 Minuti, 17 Secondi

Con la Sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato la sanzione disciplinare emessa nei confronti del notaio per aver redatto una serie di atti di trasferimento di diritti reali, privi del visto di conformità, non rilevando la possibilità di successiva sanatoria, in quanto gli atti sono stati redatti non seguendo i principi di legge.

La Suprema Corte è intervenuta, pertanto, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, ribadendo un principio ormai consolidato, secondo il quale il divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge – imposto dall’art. 28 comma 1, n. 1 della Legge n. 89/1913 (c.d. Legge Notarile) e sanzionato con la sospensione – è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l’atto.

In particolare, si rammenta che ai sensi l’art. 28, comma 1 n. 1, della Legge Notarile (come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. a), L. 28 novembre 2005, n. 246) “Il notaro non può ricevere o autenticare atti:

1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico;”.

La violazione da parte del Professionista di tale suddetta disposizione comporta – ai sensi dell’art. 38, comma 2, della medesima Legge notarile – la sospensione del notaio da sei mesi ad un anno.

I fatti di causa

Nel caso in esame, il Notaio ricorreva in Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma, la quale, all’esito del reclamo proposto dallo stesso notaio, rigettava le domande ivi spiegate e confermava la decisione adottata nel 2017 dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Lazio (COREDI), con la quale veniva applicata nei confronti del notaio una cospicua sanzione disciplinare, per avere omesso la dichiarazione di conformità richiesta dalla norma, in ben 144 atti aventi a oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su fabbricati costituenti unità immobiliari urbane.

Il notaio ha proposto, pertanto, ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile dei Distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il notaio denunciava la violazione dell’art. 29, comma 1-ter della L. n. 52/1985, dell’art. 1418 c.c. e degli artt. 28 e 138 Legge Notarile, in quanto, secondo il ricorrente, con D.L. 24 aprile 2017, n. 50, entrato in vigore il 24 giugno 2017, il legislatore ha previsto la conferma anche per l’atto privo delle menzioni di cui alla L. n. 52/1985, art. 29, comma 1-bis (dove si dispone Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”) ed in quanto, essendo ancora pendente il procedimento disciplinare il ricorrente chiede l’applicazione della nuova disciplina, da cui discende il venir meno della responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell’art. 28 L.N., non essendo più la nullità assoluta e insanabile.

Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dagli Ermellini per le seguenti ragioni.

In particolare, dopo aver richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui si ritiene violato l’art. 28 Legge Notarile laddove il notaio riceva un atto nullo per violazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis. S ai sensi del quale “In tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l’omissione determina la nullità assoluta dell’atto, perchè la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1″ (Cass. N 8611/2014; conf. Cass. n. 20465/2016; n. 11507/2016), ha precisato che nel caso in esame assumeva particolare rilievo la decisione di Cass. 3 giugno 2016, n. 11507, relativa ad un precedente procedimento disciplinare nei confronti dello stesso ricorrente, incolpato della medesima violazione accertata con riferimento ad atti relativi al biennio precedente.

Secondo gli Ermellini, la tesi propugnata dal ricorrente (in virù della quale la quale non sussisterebbe violazione disciplinare se l’atto nullo è suscettibile di conferma) è in contrasto con l’orientamento espresso in materia dalla Corte stessa, secondo il quale “In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l’atto (quali la sostituzione di diritto della clausola nulla con norma imperativa)” (Cass. n. 21493/2005).

Si evince da tale principio che la possibilità della conferma dell’atto nullo, tanto se prevista originariamente, quanto se introdotta da norma entrata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio per avere ricevuto l’atto nullo.

La stessa Corte, proprio con riferimento alla violazione della disciplina in materia di conformità catastale, ha inoltre precisato che – pure laddove già “la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell’atto – il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell’ordinamento nei confronti dell’atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l’essersi affidate al ministero notarile” (Cass. n. 21828/2019).

La pronuncia ora richiamata ha, pertanto, dissentito una precedente pronuncia (Cass. n. 29894/2018), nella quale si era invece ventilata la tesi che con la conferma ai sensi del comma 1-ter “si avrebbe il recupero dell’atto nullo e la sanatoria della nullità, con la conseguenza del venir meno ex post, della responsabilità disciplinare del notaio”.

Pertanto, la Corte ha ritenuto di dover decidere la fattispecie in esame in applicazione del principio di Cass. n. 21829/2019, condividendo l’assunto di fondo, ovvero che la responsabilità disciplinare sussiste per il solo fatto di avere ricevuto un atto vietato dalla legge, “senza che quindi abbia rilievo l’eventuale successiva conferma dell’atto, ove ritenuta ammissibile da parte del legislatore“, e, a fortiori, l’astratta possibilità di conferma del medesimo.

La Suprema Corte ha, inoltre, ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciava l’illegittimità del cumulo materiale delle sanzioni e – richiamando una precedente pronuncia (Cass. n. 11507/2016) – ha, altresì, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 139 Legge Notarile, sollevata con il terzo motivo di ricorso.

Avv. Sonia Arena

Condividi