Quesito n. 38 del 2 luglio 2020 – Cancellazione treni dal 23 marzo 2020 nella fascia oraria di garanzia

Quesito n. 38 del 2 luglio 2020 – Cancellazione treni dal 23 marzo 2020 nella fascia oraria di garanzia

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La presente per richiedere una consulenza a fronte soppressione treni in fascia di garanzia (dalle 6 alle 9) dal 23 marzo alla data odierna senza nessun tipo di comunicazione .

La situazione di mobilità precaria ha generato al sottoscritto ed altri utenti numerosi disagi di natura prevalentemente economica . Richiedo se ci sono azioni che si possono intraprendere.

Risposta:

Gentilissimo,

a seguito dell’emergenza sanitaria, il Ministero dei Trasporti ha emanato numerosi decreti che hanno limitato il traffico ferroviario in diversa misura e seguendo anche l’evoluzione delle misure restrittive alla circolazione contenute nei DPCM  succedutisi nel tempo (per citarne alcuni: DM 113 del 13 marzo 2020; DM 116 del 14 marzo 2020; DM 122 del 18 marzo 2020; DM 153 del 12 aprile 2020).

Tutti i provvedimenti in questione facevano salvi i “servizi  minimi essenziali” risultanti da tabelle allegate ai decreti (reperibili sul sito del Ministero) e, per i servizi Intercity, veniva data facoltà a Ferrovie d’intesa con le Amministrazioni Vigilanti di “valutare ulteriori rimodulazioni in funzione delle ridotte esigenze di mobilità“.

In pratica, Trenitalia ha ridotto l’offerta delle Frecce e, d’accordo con i Committenti del servizio (Stato e Regioni), anche quella degli InterCity e dei treni regionali.

Pertanto, se la soppressione dei treni nella fascia oraria che normalmente viene salvaguardata e garantita in caso di scioperi è avvenuta di concerto con le Autorità di vigilanza, deve ritenersi legittima.

Viceversa, si dovrebbe ritenere illegittima la soppressione dei treni unilaterale e senza il previo accordo con le Amministrazioni Vigilanti.

Non ho elementi per stabilire se il caso specifico rientri nella prima o nella seconda ipotesi.

Le posso, però, dire che in caso di soppressione dei treni nella fascia oraria garantita al di fuori delle ipotesi previste dai Decreti Ministeriali succedtusi nel tempo, risulterebbe una illegittima compressione del diritto di circolazione dei cittadini e della particolare classe dei lavoratori pendolari.

Solo in tale ultima ipotesi potrebbe ipotizzarsi l’esperimento di una cosiddetta class action contro gli operatori del settore.

Per onestà, le devo anche dire che la prima azione intentata nei confronti di Ferrovie (ed in particolare contro Trenord) per i disagi patiti dai lavoratori pendolari a causa dei continui ritardi, si è conclusa con la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3756 del 25 agosto 2017, che ha condannato la società a rifondere ai ricorrenti, oltre agli indennizzzi già erogati per i singoli viaggi, la somma simbolica di € 100,00 ciascuno.

La valutazione degli effettivi presupposti per intentare una simile azione nel caso di specie per le persone interessate esula però dall’ambito del quesito e non potrà che essere accertata sulla base della posizione dei viaggiatori coinvolti e dei pregiudizi concretamente subiti (sulla base della normativa applicabile ratione temporis, in quanto significativamente modificata nel tempo), dei quali dovrà essere data adeguata dimostrazione documentale.

Cordiali saluti

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