Mediazione obbligatoria per le cause sull’inadempimento contrattuale da Covid 19.

Mediazione obbligatoria per le cause sull’inadempimento contrattuale da Covid 19.

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Secondo la migliore tradizione italica, la legge n. 70 del 25.6.2020, in sede di conversione del DL n. 28/2020 ha apportato modifiche ad un decreto legge precedente (DL 23 febbraio n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) introducendo una norma potenzialmente di applicazione generale e non emergenziale.

Gli ultimi due commi dell’art 3 del predetto decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 così recitano:

6-bis [esistente].  Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 

6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda“. 

Pertanto, non solo il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai fini della esclusione della responsabilità del debitore (ad esempio, conduttore chiuso per legge che non paga il canone), ma prima di fargli causa il creditore deve ottemperare ad un ulteriore onere che è quello della procedura di mediazione.

L’intento è chiaro: visto che la norma non dice che l’inadempimento è scusabile (ma solo che “deve essere valutato” ai fini della esclusione di responsabilità, come se il Giudice non lo avesse dovuto “valutare” comunque), si cerca di indurre le parti ad un accordo prima di addivenire al giudizio.

Tutto ciò appare davvero inutile, visto che normalmente le parti hanno già provato a mettersi d’accordo prima di intraprendere un giudizio, e difficilmente il mediatore potrà convincere il creditore ad accettare una congrua decurtazione a fronte di una norma così blanda.

Se l’intento del legislatore era quello di favorire il debitore inadempiente non per sua colpa, perché si è cercata una soluzione procedurale – tendenzialmente inefficace e dispendiosa – piuttosto che scrivere una norma chiara nel senso voluto?

Quale che è certo è che da oggi il “povero” creditore o locatore per farsi ridare i soldi dovrà tentare la mediazione, pena la improcedibilità della domanda.

Ciò comporterà ulteriore esborso di denaro per entrambe le parti e soprattutto perdita di tempo che spesso è elemento determinante per decidere se una crisi economica possa trovare o meno soluzione.

Avv. Sandro Campilongo

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